Whistleblowing: gli adempimenti previsti per i Datori di Lavoro a partire dal 17 dicembre 2023

Novità Whistleblowing

Per le realtà interessate, indicate successivamente nel dettaglio, si avvisa che a partire dalle prossime settimane si dovranno valutare gli eventuali accorgimenti necessari alla corretta gestione del c.d. “whistleblowing”, in virtù delle importanti modifiche introdotte, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, tramite il recente Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Tale concetto, richiamato con il termine inglese il c.d. “whistleblowing”, è stato introdotto nel nostro ordinamento in origine fin dal D.Lgs. n. 231/2001, con l’obiettivo di tutelare la possibilità della segnalazione, da parte di un lavoratore, anche privato, di eventuali condotte illecite di cui abbia avuto notizia durante l’esercizio della propria attività lavorativa.

Tutto l’impianto normativo risulta previsto al fine di eliminare/ridurre eventuali ritorsioni che potrebbero essere rivolte al soggetto segnalante, in via diretta o indiretta. Di seguito si riportano alcuni esempi di comportamenti che potrebbero essere considerati ritorsivi nei confronti del soggetto segnalante: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro, la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa.

Di seguito si riportano nel dettaglio le esatti previsioni del decreto.

 

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Tutte le disposizioni del decreto si applicano ai seguenti soggetti:

  • realtà operanti all’interno del settore pubblico (intese come le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, co- 1, lettera d), D.Lgs. n. 50/2016, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house di cui all’art. 2, co. 1, lettere m) e o), D.Lgs. n. 175/2016, anche se quotate;
  • realtà operanti all’interno del settore privato le quali, nell’ultimo anno:
  • hanno occupato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • a prescindere dalla forza lavoro, si occupano dei c.d. “settori sensibili” (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente);
  • a prescindere dalla forza lavoro, adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

 

2. DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI

Il decreto è entrato in vigore lo scorso 30 Marzo 2023 e le nuove disposizioni ivi previste, per i soggetti obbligati, hanno già effetto a partire dallo scorso 15 Luglio.

Fino alla data del 14 Luglio 2023, pertanto, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria o contabile continueranno ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazione e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.

N.B. Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l’obbligo di adempiere alle prescrizioni previste decorrerà dal 17 Dicembre 2023.

 

3. MISURE DA INTRODURRE PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI

In merito all’obbligo di adottare “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti*”, si richiede ora che tali modelli prevedano alcune specifiche misure:

  • uno o più canali di segnalazione* che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 231/2001, di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi della Legge n. 179/2017 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali dovranno garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Unitamente a tale canale di segnalazione principale, dovrà essere predisposto anche almeno un canale di segnalazione alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante. Con riferimento a tale previsione, pare ragionevole ipotizzare per le realtà aventi un proprio sito internet l’inclusione di un’apposita sezione informativa sul tema che fornisca informazioni chiare sui canali di segnalazione e sul loro funzionamento;
  • il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera e, D.Lgs. n. 231/2001, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

 

4. LE SANZIONI PREVISTE

La normativa in vigore stabilisce sanzioni pecuniarie da 5.000,00 a 30.000,00 euro per i funzionari che si rendessero responsabili di forme di ritorsione nei confronti di chi effettua le segnalazioni; sanzioni da 10.000,00 a 50.000,00 euro sono previste anche per i funzionari o i responsabili che non effettuano accertamenti per verificare le segnalazioni ricevute.

Come forma di ulteriore sanzione verso  la realtà datoriale risulta poi previsto il reintegro del “segnalante licenziato a motivo della segnalazione”.

  • Per le realtà interessate si precisa che lo Studio, pur non occupandosi nello specifico di offrire tale servizio, ha la possibilità di far contattare le aziende clienti da una società partner altamente specializzata che presenterà tutte le possibilità che consentiranno ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi sopracitati mediante i più recenti portali telematici.
  • Nel caso di interesse, dunque, si richiede di contattare lo Studio al fine di programmare un primo incontro (senza impegno) utile all’approfondimento delle varie soluzioni personalizzate.
 
Contatta lo Studio Frisoni e Bisceglie per richiedere qualsiasi chiarimento in merito.