TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PER I NUOVI ASSUNTI DAL 1° LUGLIO 2026

Come già comunicato in precedenza attraverso circolari di Studio si ricorda che, a decorrere dal 1° Luglio 2026, entreranno in vigore le modifiche alla disciplina della previdenza complementare (art.8 del D.Lgs. n. 252/2005) previste dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, commi 204 – 205)

L’obiettivo della nuova disciplina è quello di rafforzare il c.d. “secondo pilastro previdenziale”, rendendo più semplice e, conseguentemente, diffusa l’adesione alle forme di previdenza complementare al fine di garantire una maggiore tutela previdenziale alle future generazioni di lavoratori.

Pur dovendo ancora attendere eventuali prossime indicazioni operative nonché il contestuale aggiornamento ministeriale del modello TFR2, di seguito si riportano nel dettaglio le novità introdotte e rivolte ai lavoratori del settore privato (ad esclusione di lavoratori domestici ed intermittenti) anche alla luce delle recenti istruzioni diffuse dalla COVIP.

 

A. LE NOVITÀ PER I LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE

( = lavoratori che non hanno mai avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato)

 

A1. LA GESTIONE DELL’ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Viene ora prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare indicata dalla contrattazione collettiva applicata, comprensiva sia della quota T.F.R. del mese che della contribuzione a carico di entrambe le parti, ove il lavoratore non rinunci esplicitamente entro 60 giorni (in sostituzione del precedente termine di 6 mesi) dalla data di assunzione scegliendo, diversamente, di mantenere il proprio T.F.R. presso il datore di lavoro (ove non vi sia obbligo di versarlo al Fondo di Tesoreria INPS) oppure di trasferirlo ad un diverso fondo di previdenza complementare.

Ove il lavoratore proceda in tali diverse direzioni è onere del datore di lavoro conservare apposita dichiarazione che formalizzi la scelta effettuata.

Di fatto, ciò significa che al momento della prima assunzione il lavoratore risulta già considerato regolarmente iscritto d’ufficio alla previdenza complementare, salvo che lo stesso rinunci  tale adesione automatica nel citato termine di 60 giorni; decorso tale termine senza una dichiarazione espressa di rinuncia, opera in automatico il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, sia con riferimento alla quota di T.F.R. del mese che alla contribuzione prevista, anche per la parte a carico del datore di lavoro.

N.B. Si precisa che il nuovo silenzio-assenso produce effetti ben più incisivi rispetto al passato perché, oltre ad una considerevole riduzione dei termini di operatività dell’adesione automatica rispetto alla disciplina previgente (da 6 mesi a 60 giorni), comporta oltre che l’iscrizione alla forma pensionistica di riferimento e il conseguente trasferimento della quota di T.F.R del mese (fattispecie già prevista in passato) ora anche l’attivazione della contribuzione prevista dagli accordi applicabili, anche con riferimento alla parte a carico datore di lavoro, con decorrenza dalla data di assunzione. Per il datore di lavoro, dunque, vi è un tema non soltanto organizzativo ma anche in termini puramente economici e di costo.

Nello specifico i versamenti della contribuzione dovranno essere effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto fin dalla data di prima assunzione.

 

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