Temperature elevate sui luoghi di lavoro: il nuovo protocollo nazionale per prevenire i rischi e i rimedi esperibili dai datori di lavoro.

Con riferimento alle temperature elevate degli ultimi giorni e al fine di poter fronteggiare l’emergenza climatica in corso si comunica che in data 2 Luglio 2025 il Ministero del Lavoro ha sottoscritto con le Parti Sociali il “Protocollo per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche”.

Il documento, che introduce una serie di misure strutturate per affrontare le criticità operative e tutelare la salute dei lavoratori nei periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche eccezionali, al momento risulta in essere come bozza ufficiale in quanto deve ancora essere recepito ufficialmente con apposito decreto ministeriale.

In attesa della pubblicazione definitiva di tale decreto, di seguito si riporta sintesi delle misure adottabili dai datori di lavoro, anticipate anche dalle recenti linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare approvate il 19 Giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni, sicuramente da indirizzare preferibilmente ai lavoratori più vulnerabili e a chi svolge attività fisica intensa.

N.B. In ogni caso si riporta che, al fine di individuare le prassi più adatte alle specifiche realtà lavorative si consiglia, oltre che di prendere visione del materiale presente all’interno del portale Worklimate predisposto dal Centro Studi INAIL, di verificare anche le disposizioni riportate all’interno del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.), ove presente, nonché di confrontarsi quanto prima con i soggetti che si occupano di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro (Medico del Lavoro, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Si rammenta, infine, che il datore di lavoro ha il vero e proprio obbligo formale, sancito dall’art. 2087 del Codice Civile, di attivarsi concretamente al fine di adottare tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; più nello specifico si rammenta che l’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 obbliga tutti i datori di lavoro a valutare tutti i rischi, compresi quelli legati al microclima e alla radiazione solare. 

VARIAZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO

Risulta utile procedere alla valutazione circa possibili rimodulazioni dell’orario di lavoro dei lavoratori in forza, con l’eventuale riorganizzazione dei turni (ove presenti), unitamente alla possibilità di prevedere più pause e/o anticipare o posticipare l’orario di lavoro.

In aggiunta, ove vi siano lavoratori con residui di ferie/permessi e vi sia la possibilità di sospendere l’attività senza pregiudizio alcuno all’organizzazione del datore di lavoro è sempre percorribile la possibilità di accordare periodi di assenza retribuita dal lavoro.

N.B. Criterio fondamentale da utilizzare durante la pianificazione di tali variazioni risulta sicuramente quello della rotazione dei lavoratori, al fine di garantire periodi di riposo e refrigerio alternato indistintamente tutti i lavoratori, soprattutto a quelli più deboli nonché meritevoli di tutela.

MODIFICHE AI LUOGHI DI LAVORO

Si consiglia di verificare la possibilità di far svolgere l’attività lavorativa presso luoghi il più possibile ombreggiati e/o climatizzati o con possibilità di accessi frequenti all’ombra e/o ad aree climatizzate nonché di prevedere la fornitura costante di bevande refrigeranti.

  • Ulteriore misura adottabile risulta l’attivazione, anche parziale, del lavoro agile/smart-working.

 

MISURE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DESTINATE AI LAVORATORI

Si invita a valutare la programmazione di vere e proprie campagne di informazione e formazione rivolte ai lavoratori circa i rischi conseguenti allo svolgimento dell’attività lavorativa in tali condizioni al fine di aumentare la consapevolezza dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti dall’aumento delle temperature.

N.B. Nello specifico risulta utile insegnare ai lavoratori come riconoscere prontamente e in modo efficace i segnali di allarme per potrebbero portare ad uno stress termico.

 

POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

In accordo con i soggetti competenti in materia (Medico del Lavoro, RSPP, RLS ecc.) appare utile potenziare le misure relative alla sorveglianza sanitaria così da poter monitorare costantemente le condizioni di salute dei lavoratori, soprattutto a quelli più deboli nonché meritevoli di tutela.

 

FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI UTILI A CONTENERE LE TEMPERATURE 

Ove previsti e in uso, risulta utile valutare di fornire abbigliamento e indumenti, nonché in genere i vari dispositivi di protezione individuale (ove in uso), maggiormente adatti a contenere le temperature al fine di poter contenere i rischi.

 

UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

In ultima ratio, ove neanche con tali accortezze l’attività non possa essere in concreto posta in essere, sia in virtù di provvedimenti normativi emananti dalle autorità pubbliche che a seguito di impossibilità materiale legata alle temperature elevate, sarà possibile valutare anche un possibile accesso agli ammortizzatori sociali.

Con riferimento a tali ammortizzatori sociali utilizzabili si segnala che l’INPS ha riepilogato, con il recente messaggio n. 2130 del 3 Luglio 2025, le misure a disposizione delle imprese per chiedere le integrazioni salariali dovute ad eventi climatici estremi.

Di seguito si riassumono le principali indicazioni:

Ammortizzatori sociali attivabili

Inizialmente si riporta che i datori di lavoro interessati da situazioni di emergenza climatica che impediscono il regolare svolgimento dell’attività lavorativa possono chiedere, in base ai requisiti soggettivi posseduti, il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) oppure l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali (es. FSBA).

Ragioni climatiche della sospensione, la scelta della causale: ordinanza della pubblica autorità o eventi meteo

A livello procedurale sono due le strade percorribili:

  1. nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, il datore di lavoro può richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. In questo caso, i datori di lavoro devono soltanto indicare nella relazione tecnica, presente in domanda o allegata alla stessa, gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare. Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze;
  1. in alternativa, se il caldo eccessivo non consente il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo per temperature elevate”. In tale caso la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35°C. È pur vero che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35°C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura “percepita”, che è più elevata di quella reale. Ciò accade, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo. La valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare pertanto riferimento solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori. Per quanto riguarda le lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse. Occorrono dunque adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è necessario redigere la relazione tecnica in modo completo. A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse. Nel caso in cui i predetti elementi non vengano forniti, è necessario attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio di cui all’art. 11 del D.M. 15 Aprile 2016, n. 95442. In ogni caso i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto. L’INPS chiarisce che è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.

Procedura di richiesta

Per quanto riguarda sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” le stesse integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure ordinariamente previste;
  • il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

MISURE INTRODOTTE A LIVELLO REGIONALE

In aggiunta si segnala che gran parte delle Regioni (Lombardia con ordinanza n. 348 del 1° Luglio 2025, Puglia, Lazio, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Basilicata, Sardegna, Sicilia e Toscana) hanno diramato specifiche ordinanze che:

  • dispongono il divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde (generalmente tra le 12:30 e le 16:00) nei giorni in cui il sistema nazionale Worklimate (http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) segnala un livello di rischio “Alto” per i lavoratori esposti al sole.;
  • raccomandano il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

 

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