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Patente a crediti obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per l’accesso ai cantieri e luoghi similari: indicazioni per Datori di Lavoro

Patente a crediti

Si comunica che, come disposto dal Decreto ministeriale 18 Settembre 2024, n. 132 nonché dalla circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e in attuazione dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024, con decorrenza 1° Ottobre 2024 e senza alcun periodo transitorio, le realtà operanti all’interno di cantieri, temporanei o mobili, dovranno obbligatoriamente dotarsi di una patente a crediti rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

La misura introdotta risponde naturalmente all’esigenza di rafforzare in concreto la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori all’interno del settore edile.

Pur restando in attesa di importanti chiarimenti che verranno forniti nei prossimi giorni dalle autorità preposte, di seguito si riportano le principali indicazioni operative.

1. SOGGETTI TENUTI ALL’OBBLIGO
Sono soggette a tale certificazione tutte le realtà, operanti sotto forma di impresa o di lavoratori autonomi, attive all’interno di cantieri, temporanei o mobili, comprese anche tutte le realtà che operano esclusivamente in specifiche fasi lavorative presso cantieri (ad esempio impiantisti, elettricisti, serramentisti, imbianchini, addetti alle pulizie, ecc.), comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla comunità europea.
Risultano esclusi solamente i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e i possessori della qualificazione SOA in classifica pari/superiore alla III.

2. REQUISITI PREVISTI PER L’OTTENIMENTO DELLA PATENTE
Per poter ottenere la patente a crediti occorrerà risultare in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.

In particolare, dovrà essere autocertificato il possesso dei seguenti requisiti:
• l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
• il possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241 nei casi previsti dalla normativa vigente;
• l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;
• il possesso del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) nei casi previsti dalla normativa vigente;
• l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) nei casi previsti dalla normativa vigente.

N.B.
È bene precisare che, come ricordato dallo stesso Ispettorato, non tutti i citati requisiti sono sempre e integralmente richiesti per tutte le categorie di soggetti interessati in quanto ben potrebbe essere che taluni soggetti non ricadano nel campo di applicazione di un determinato obbligo (es. il D.V.R. non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori).

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza (es. INPS/INAIL).

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione Europea sarà sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

3. DISCIPLINA PROVVISORIA DAL 1° OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2024 (AUTOCERTIFICAZIONE)
In attesa che venga predisposta la futura piattaforma online mediante la quale richiedere tale certificazione telematica, la stessa, esclusivamente per il periodo dal 1° Ottobre 2024 al 31 Ottobre 2024, potrà essere sostituita da un’apposita autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.

N.B.1 Ove risulti utile, sarà possibile utilizzare l’apposito modello fornito dall’Ispettorato proposto al termine della presente circolare.

N.B. 2 Una volta compilata, l’autocertificazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’apposito indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 Ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

N.B. 3
Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertati in via definitiva la patente verrà revocata e per 12 mesi non sarà possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.

4. DISCIPLINA DEFINITIVA DAL 1° NOVEMBRE 2024 (PATENTE A CREDITI)
A decorrere dal 1° Novembre 2024 la patente a crediti dovrà essere richieste obbligatoriamente attraverso l’accesso alla specifica procedura online accessibile dal portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attraverso SPID personale o CIE, richiedendo dunque la vera e propria patente telematica che verrà rilasciata in formato digitale.

N.B. A partire dal 1° Novembre 2024, dunque, l’autocertificazione, valida solo per il mese di Ottobre 2024, non avrà più alcuna validità.
In merito ai singoli requisiti richiesti da accertare, stante la non totale obbligatorietà di tutti i requisiti per tutti i soggetti come sopra ben evidenziato, si segnala che il portale, a regime, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” di un determinato requisito.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti delegabili di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979 (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati e i Centri di Assistenza Fiscale – CAF).
Va ricordato infine che, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa in cantiere salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

4.1 IL FUNZIONAMENTO IN CONCRETO DELLA PATENTE A CREDITI
Al rilascio della patente viene attribuito inizialmente un punteggio di 30 crediti che potranno essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti; la richiesta di ulteriori crediti sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui l’Ispettorato ne darà notizia sul proprio sito internet, unitamente alle modalità operative da seguire. Qualora il richiedente all’atto della domanda sia già in possesso dei crediti addizionali (es. anzianità attività aziendale) gli stessi saranno attribuiti retroattivamente.
Il punteggio della patente potrà subire possibili decurtazioni in base alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Ad esempio, verranno decurtati 10 crediti in caso di malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa o 20 crediti in caso di infortunio mortale in entrambi i casi derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

N.B. Qualora la patente sia dotata di un numero inferiore a 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
I crediti potranno essere recuperati mediante realizzazione di corsi formativi o di investimenti in materia di salute e sicurezza.

4.2 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE NEL CASO DI IRREGOLARITÀ
Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente a crediti (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000,00, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito.
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