- Marzo 17, 2026
Versamento TRF in Tesoreria
ESTENSIONE DEI DATORI DI LAVORO OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEL TFR IN TESORIA INPS | ISTRUZIONI OPERATIVE
Come già anticipato in precedenza la Legge di Bilancio per il 2026 ha aumentato, con decorrenza dal 1° Gennaio 2026, i datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR maturande (non destinate alla previdenza complementare) al Fondo di Tesoreria INPS, privato di fatto i datori di lavoro di conservare le quote accantonandole in azienda.
L’INPS, con la circolare n. 12/2026, fornisce le prime indicazioni amministrative concernenti l’attuazione di tale obbligo di versamento, di seguito riportate, precisando che ulteriori chiarimenti tecnici e procedurali saranno forniti dall’Istituto con successivi interventi. Si precisa che per tutto ciò che non viene modificato restano valide le istruzioni già contenute nella circolare INPS n.70 del 3 Aprile 2007 e nei successivi documenti dell’Istituto pubblicati all’atto dell’istituzione del Fondo di Tesoreria INPS.
- Tipologia di datori di lavoro assoggettati all’obbligo
È bene premettere che la disciplina in esame continua a riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120, c.c., ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR); pertanto, sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati.
Sono, altresì, obbligati al versamento di tale contributo gli organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune e, quindi, assoggettati alla disciplina dell’art. 2120, c.c.
Sono inoltre assoggettati all’obbligo contributivo i datori di lavoro che occupano lavoratori all’estero, qualora accantonino il TFR anche in forza di clausole contrattuali più favorevoli, indipendentemente dal regime previdenziale applicabile o dall’esistenza di convenzioni internazionali.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in argomento:
- collaboratori domestici;
- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune, con conseguente applicazione dell’art. 2120, c.c.
Si ricorda che in presenza di operazioni societarie, come acquisizioni, fusioni o cessioni di contratto, l’obbligo di versamento segue il lavoratore:
- se il personale passa a un datore di lavoro soggetto all’obbligo, quest’ultimo deve versare il contributo al Fondo di Tesoreria INPS a partire dal periodo di paga in corso al momento del trasferimento;
- se il personale passa a un datore non obbligato, il nuovo datore deve comunque versare il contributo solo per i lavoratori trasferiti, limitatamente al periodo successivo al passaggio.
- Nuove soglie dimensionali dei datori di lavoro tenuti all’obbligo (novità 2026)
A decorrere dal 1° Gennaio 2026 sono tenuti al versamento del contributo anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° Gennaio 2032, sono, altresì, tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.
È di piena evidenza che, a seguito della descritta novella, relativamente all’ambito di applicazione della norma, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.
N.B. La novità, quindi, è che non conta più solo la dimensione dell’azienda nel primo anno di attività, ma assume rilevanza anche l’eventuale crescita del numero di dipendenti negli anni successivi. Dal 1° gennaio 2026, infatti, l’obbligo di versamento scatta anche per quei datori di lavoro che raggiungono successivamente la soglia dimensionale prevista, calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
All’interno della tabella seguente si rappresenta la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell’obbligo contributivo:
Anno | Media lavoratori in forza nell’anno solare precedente |
2026-2027 | 60 |
2028-2031 | 50 |
Dal 2032 | 40 |
N.B. Si precisa che l’obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria ricorre in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari.
Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.
Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia dal 1° Gennaio al 31 Dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale dettagliato nella precedente tabella.
Al riguardo, si precisa che i riferimenti temporali contenuti nella disposizione in argomento devono intendersi riferiti alla competenza del periodo di paga e ai relativi accantonamenti, mentre la verifica del requisito dimensionale è sempre effettuata con riferimento all’anno solare precedente.
Ad esempio:
- per il periodo di paga decorrente da Gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 – 1° Gennaio/31 Dicembre 2025;
- per il periodo di paga decorrente da Gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 – 1° Gennaio/31 Dicembre 2026, ecc.).
Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da Gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.
Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento.
La media annuale dei dipendenti dev’essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Pertanto, il calcolo della media deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.
Si precisa che, relativamente al primo anno di applicazione della novella (2026), l’obbligo contributivo trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024. Ciò in ragione del fatto che, come sopra anticipato, il legislatore subordina l’insorgenza dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato. Ne consegue che, per l’anno 2026, il parametro di riferimento è necessariamente l’anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno “precedente” ai fini del calcolo della media occupazionale. Ciò presuppone l’esistenza di un periodo di attività aziendale già avviato e consolidato prima del 2025; pertanto, solo i datori di lavoro in attività nel 2024 dispongono di una base temporale coerente con il dato normativo, volta a valutare la dimensione occupazionale su un arco annuale significativo e comparabile.
I tecnici dell’Istituto evidenziano come un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nell’anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria a decorrere dal mese di inizio dell’attività, non essendo modificata la disposizione normativa vigente.
Ciò in quanto l’attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell’anno di costituzione dell’azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività.
Lavoratori computabili
Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.
- Adempimenti operativi a carico dei datori di lavoro interessati
I datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale dovranno procedere con i seguenti adempimenti:
- rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale inps.it
- richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
- Calcolo della quota di TFR da versare
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato dev’essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.
La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5), in conformità a quanto previsto dall’art. 2120, c.c.
Dall’importo così determinato va sottratto il contributo dello 0,50% previsto dalla Legge n. 297/1982, per i lavoratori per i quali tale contributo è dovuto. Questo contributo dello 0,50% continua a essere versato insieme agli altri contributi previdenziali obbligatori e può essere oggetto di conguaglio a fine anno.
- Scadenze di versamento delle quote di TFR dovute al Fondo Tesoreria INPS
In base alle previsioni della circolare INPS n. 12/2026 il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS dev’essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
N.B. In sede di prima applicazione la circolare INPS n. 12/2026, sebbene l’obbligo decorra dal 1° Gennaio, indica che i datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro e non oltre il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare INPS n. 12/2026, ovvero entro e non oltre il 16 Maggio 2026, anche per i periodi decorrenti da Gennaio 2026. Per prudenza si suggerisce di procedere al versamento delle somme dovute già con le competenze di Marzo 2026 e versamento al 16 Aprile 2026.
A tale fine viene istituito nel flusso UniEmens il nuovo codice causale “CF05”, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR Legge 30 Dicembre 2025, n. 199”.
In ultimo, si ricorda che rimangono in vigore le misure agevolative già previste dalla normativa previgente.
- Misure compensative rivolte ai datori di lavoro soggetti al nuovo obbligo
A fronte del conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria restano comunque applicabili le misure
compensative già previste dalla normativa, ovvero:
- esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR conferita al Fondo di Tesoreria INPS o alla previdenza complementare.
- esonero contributivo pari a 0,28 punti percentuali sui contributi sociali dovuti, applicato proporzionalmente alle quote di TFR conferite.
Lo Studio rimane, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento in merito.
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Studio Frisoni e Bisceglie