Legge di Bilancio (e leggi collegate di fine anno): le novità in materia di Lavoro per il 2024

Legge di Bilancio 2024

Si comunica che è stata pubblicata, all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 Dicembre 2023, la Legge 30 Dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di Bilancio 2024”).

In aggiunta a quanto sopra indicato, altri due importanti provvedimenti normativi hanno apportato alcune importanti novità in materia di lavoro, ovvero il Decreto Legislativo 30 Dicembre 2023, n. 216 (Decreto riforma aliquote ordinarie IRPEF ed introduzione della nuova c.d. “superdeduzione”) ed il Decreto Legislativo 27 Dicembre 2023, n. 209 (Rimodulazione dell’agevolazione fiscale per lavoratori impatriati per il 2024).

In attesa di ulteriori sintesi maggiormente dettagliate che verranno fornite nelle prossime settimane, di seguito si approfondiscono nel dettaglio le novità principali in materia di lavoro.

 

  1. ESONERO PER RIDUZIONE CUNEO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Viene confermato anche per l’anno 2024, con alcune modifiche, l’esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti già introdotto dalla precedente Legge di Bilancio 2023 e poi prorogato  e  modificato  dal  c.d.  “Decreto  Lavoro”  (Decreto-legge  n.  48/2023).  

Il  beneficio, riconosciuto  per  il  periodo  1°  Gennaio  2024 -31  Dicembre  2024,  consiste  nell’esonero  dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore nella misura del 6%, nel caso in cui la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di euro 2.692,00. La misura è incrementata al 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda  l’importo  di  euro 1.923,00.  Nella  sostanza,  vengono  riproposte  le  medesime  condizioni  e caratteristiche dell’incentivo così come conosciuto nel 2023, con un’importante novità: per  il  2024  si  prevede espressamente che lo sgravio contributivo non ha effetti sul rateo di tredicesima e che questa non rileverà ai fini della quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell’esonero.

Infine, si conferma quanto già previsto per il 2023, ovvero il beneficio si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e, data l’eccezionalità  della  misura  in  oggetto,  resta  ferma  l’aliquota  di  computo  delle  prestazioni pensionistiche.

 

  1. AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE, FISCALE E CONTRIBUTIVA, DEI FRINGE BENEFIT

In merito ai fringe benefit (c.d. “retribuzione in natura”), esclusivamente per l’anno 2024, è stato previsto l’innalzamento della soglia di esenzione, contributiva INPS e fiscale IRPEF, sia lato lavoratore che lato datore di lavoro, a 2.000,00 euro a favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000,00 euro a favore di tutti gli altri lavoratori dipendenti.

Ulteriore novità rispetto è  la  previsione  secondo  la  quale  beneficiano  dell’esenzione, oltre che i consueti buoni spesa e/o carburante e/o il rimborso delle spese legate alle utenze domestiche (acqua, luce, gas)  anche  le  somme  erogate  o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per  gli  interessi  sul  mutuo  relativo  alla  prima  casa. 

Anche  per  l’anno  2024  si  richiede  ai lavoratori con figli fiscalmente a carico la dichiarazione con la quale comunicare al datore di lavoro il diritto all’innalzamento della soglia di esenzione e il codice fiscale dei figli e si conferma, inoltre, la necessità di inoltrare l’informativa alle RSU, ove presenti.

In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, per quanto confermato si ritengono applicabili le istruzioni già fornite dall’Agenzia stessa con la circolare n. 23/E del 1° Agosto 2023.

 

  1. PROROGA DELLA DETASSAZIONE AL 5% DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Così come previsto per il 2023, anche la Legge di Bilancio 2024 prevede la detassazione dei premi di risultato, ovvero la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% applicata agli stessi. Tale imposta sostitutiva dell’IRPEF assorbe anche le addizionali regionali e comunali all’IRPEF nella misura del 5% entro il limite complessivo di 3.000,00 euro lordi annui, al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore,  a  condizione  che  il  reddito  di  lavoro  dipendente  percepito  nell’anno  precedente  non ecceda  l’importo  massimo pari a 80.000,00 euro.

Si ricorda che condizione essenziale ai fini dell’applicazione  dello  sconto  fiscale  è  che  l’erogazione  dei  premi  di  risultato  avvenga  in esecuzione  di  contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali  sottoscritti  dalle  associazioni  sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero dalle RSA o RSU, e che sia rivolta alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

 

  1. CONGEDO PARENTALE (“MATERNITÀ FACOLTATIVA”), AUMENTO DELL’INDENNITÀ SPETTANTE PER IL SECONDO MESE ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE

Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 prima e dalla Legge di Bilancio 2023 poi, la disciplina del congedo parentale è nuovamente interessata da un ulteriore intervento legislativo: ancora  una  volta  oggetto  di  tale  intervento  è  il  trattamento  economico  riconosciuto  alla lavoratrice madre o al lavoratore padre che si astiene per un ulteriore periodo di congedo rispetto a quello di maternità o paternità.

Nello specifico, la Legge di Bilancio 2024 estende per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità, in alternativa tra i genitori, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 per  il  primo  mese  di  congedo,  per  un  ulteriore  mese,  portando  dunque  ad ora  2  mensilità  la fruizione dell’indennità nella misura dell’80%, fino al compimento del sesto anno di vista del bambino.

Si anticipa sin da ora che, a decorrere dal 2025, l’indennità erogata per la seconda mensilità si riduce al 60% della retribuzione, ferma restando la misura dell’80% per la prima mensilità.

I lavoratori potranno beneficiare  di  tale  beneficio  a  condizione  che  il  congedo  di  maternità  o  paternità  termini successivamente al 31 Dicembre 2023.

 

  1. DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto un beneficio di natura contributiva anche a favore delle lavoratrici madri: si tratta, in particolare, di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi INPS c/dipendente a favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico.

La misura spetta per il periodo 1° Gennaio 2024 – 31 Dicembre 2026, nella misura massima di 3.000,00 euro annui riproporzionati su base mensile e fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo.

La Legge di Bilancio 2024, infine, ammette espressamente la cumulabilità del beneficio con l’esonero parziale contributivo del 6% o del 7%.

In via sperimentale e per il solo  anno  2024,  l’esonero  totale  è  riconosciuto  anche  alle  lavoratrici  con  2  figli  e  fino  al compimento del 10° anno di vita del figlio più piccolo.

 

  1. NUOVA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA SPETTANTI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATRICI VITTIME DI VIOLENZA

Per l’anno 2024 viene introdotto un nuovo esonero a  favore  dei  datori  di  lavoro  che  procedono  all’assunzione  di  donne  disoccupate  vittime  di violenza. Tale esonero riguarda i contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, in capo all’azienda nella misura del 100% e fino ad un importo massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile. Il beneficio spetta per le assunzioni effettuate nel triennio 2024 – 2026 e ha una durata differente in base alla tipologia di contratto stipulato con la lavoratrice.

Se questa e è assunta con contratto a termine, anche in somministrazione, l’esonero spetta per un anno dalla data di assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo si prolunga di ulteriori 6 mesi, per un totale quindi di 18 mesi di spettanza. Infine, qualora l’assunzione avvenga con  contratto  a  tempo  indeterminato  l’esonero  ha  una  durata  di  due  anni  dalla  data  di assunzione.

 

  1. TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER I LAVORATORI DEL SETTORE TURISTICO

Ulteriore misura confermata per l’anno 2024 è la proroga del trattamento integrativo speciale introdotto dalla legge di conversione del decreto lavoro (Legge n. 85/2023) a favore dei lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. Si tratta, nello specifico, di un trattamento pari al 15% delle retribuzioni  lorde  corrisposte  in  relazione  al  lavoro  notturno  e  alle  prestazioni  di  lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Si segnala che tale misura, introdotta già nel 2023 per le prestazioni rese nel periodo 1° Giugno-21 Settembre, ha avuto poca attuazione in quanto, nonostante la pubblicazione della circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate, risultava poco chiaro e certo il perimetro di applicazione, con riferimento, ad esempio, alle aziende beneficiarie o al significato di lavoro notturno. La Legge di Bilancio 2024 ha voluto riproporre la misura in oggetto  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di  lavoro  notturno  e/o  straordinario  festivo  nel periodo 1° Gennaio 2024-30 Giugno 2024, a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo di imposta 2023 risulti inferiore a 40.000 euro. In ogni caso, il trattamento integrativo è erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore. Il credito così maturato potrà essere compensato dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, secondo le normative fiscali vigenti.

 

  1. COMPENSAZIONE DEI CREDITI INPS E INAIL

Al fine di contrastare gli abusi e le condotte illecite da parte dei contribuenti, la Legge di Bilancio 2024 interviene anche con riferimento ai crediti Inps e Inail da utilizzare in compensazione tramite modello F24. In particolare, viene prorogato il momento a partire dal quale tali crediti potranno essere fruiti. Con riferimento ai crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, la compensazione ha una decorrenza differente in base alla natura del soggetto contribuente. Per quanto riguarda la generalità dei datori di lavoro, si potrà procedere alla compensazione del credito dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui scade il temine per l’invio del flusso Uniemens o da quello di presentazione dello stesso, se questa è tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello  in  cui  viene  presentata  la  dichiarazione  dei  redditi  da  cui  il  credito  emerge. 

Con riferimento, invece, ai crediti INAIL, questi potranno essere compensati a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.

 

  1. MODIFICHE IN MATERIA DI ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Per quanto riguarda l’accesso alla pensione di vecchiaia, conseguibile con il perfezionamento dei requisiti di 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva, viene eliminato il limite previsto dall’articolo 24, comma 7, del Decreto-legge n. 201/2011, in base al quale il diritto al trattamento pensionistico viene maturato a condizione  che  l’importo  della  pensione  non  sia  inferiore  a  1,5  volte  l’importo  dell’assegno sociale. Pertanto, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia sarà sufficiente che l’importo della pensione sia pari o superiore all’importo dell’assegno sociale. Anche in materia di pensione anticipata  le  modifiche  normative  interessano  l’importo  della  pensione  stessa  ai  fini  del conseguimento del diritto. Si prevede, infatti, un incremento della soglia dell’importo pensionistico da 2,8 volte a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Tuttavia, il legislatore introduce una disposizione di favore per le donne, stabilendo che tale soglia sia ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli.

 

  1. RIFORMA FISCALE, RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF ORDINARIE

Parallela alla manovra di bilancio è l’introduzione a partire dal 1° Gennaio 2024 della modifica delle aliquote IRPEF. Tale novità viene introdotta da uno dei decreti legislativi attuativi della Legge n. 111/2023 in materia di riforma fiscale.

Il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale modifica, dunque, tali aliquote a decorrere dal 1° Gennaio 2024 per un solo anno, in attesa della disponibilità delle risorse utili al sostegno anche in futuro della riforma.

Conseguentemente, le aliquote IRPEF vengono ridotte da quattro a tre, con l’aliquota del 23% che, sostituendo quella del 25%, coprirà anche l’attuale scaglione che comprende  i  redditi  da  15.000,00 euro  a  28.000,00 euro.  Pertanto,  le  nuove  aliquote  IRPEF  saranno, nel dettaglio,  le seguenti:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per i redditi oltre 50.000 euro.


Viene, inoltre, aumentata la detrazione minima già fissata a 1.880 euro a 1.955 euro così da ampliare la c.d. “No Tax Area” ai redditi imponibili fino a 8.500 euro equiparandola a quella prevista per i redditi da pensione.

Infine, si precisa che le ulteriori aliquote fiscali IRPEF legate alla tassazione separata non risultano essere state variate.

 

  1. INTRODUZIONE DELLA NUOVA “SUPERDEDUZIONE”, MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Solamente per l’anno 2024, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è maggiorato di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza delle seguenti condizioni:

  • Incremento occupazionale nel 2024 rispetto al 2023: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla fine del 2024 risulti superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;
  • Aumento del costo del lavoro nel 2024 rispetto al 2023.

L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nell’intero anno 2023 e non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale.

Al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, è prevista una maggiorazione del 30% ove il lavoratore neoassunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

  1. lavoratori svantaggiati o con disabilità;
  2. donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  3. donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  4. giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  5. lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  6. soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.

La nuova superdeduzione consentirà, quindi, di poter fruire di un’ulteriore deduzione del 20% o del 30% (che si aggiunge a quella ordinaria del 100%) ottenendo una deduzione del costo, ai fini IRPEF o IRES, pari al 120%/130%.

Al fine di poter applicare tale deduzione, essendo una misura senz’altro ad oggi inedita, occorrerà necessariamente attendere il necessario decreto ministeriale attuativo previsto dalla norma istitutrice nonché le successive istruzioni amministrative da parte gli entri preposti.

 

  1. RIFORMULAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE SPETTANTE PER I LAVORATORI IMPATRIATI

Il D. Lgs. 27 Dicembre 2023, n. 209 ha revisionato completamente l’agevolazione per i lavoratori impatriati dal 1° Gennaio 2024 applicabili per 5 anni (anno di trasferimento in Italia e 4 anni successivi). Si ricorda che se si avrà diritto all’agevolazione solo se il minore risieda, per il quinquennio agevolato, in Italia.

La nuova agevolazione è ora di due differenti tipologie:

  1. a) Agevolazione ordinaria = detassazione IRPEF in favore del lavoratore al 50% dei redditi di lavoro dipendente (e assimilati) ed autonomo prodotti in Italia entro il limite di 600.000 euro.

Di seguito si riportano i requisiti da verificare per poter applicare la detassazione al 50%:

  • Impegno del lavoratore a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni (pena il decadere dell’agevolazione, con recupero beneficio e richiesta interessi);
  • Il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 anni prima del trasferimento essendo quindi stato iscritto all’AIRE o con residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni. Il periodo indicato è maggiore se il datore di lavoro presso cui si occupa e quello precedente al trasferimento coincidono (inclusi gruppi societari);
  • L’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione/specializzazione.

  1. b) Agevolazione maggiorata = detassazione IRPEF in favore del lavoratore al 40% dei redditi di lavoro dipendente (e assimilati) ed autonomo prodotti in Italia entro il limite di 600.000 euro.

Requisiti alternativi, aggiuntivi rispetto a quelli dell’agevolazione ordinaria, da verificare per poter applicare la detassazione al 40%:

  • Trasferimento in Italia con almeno 1 figlio minore;
  • Nascita/adozione di almeno 1 figlio (minore) durante il quinquennio agevolato.

La precedente agevolazione degli impatriati è abrogata e può essere applicata solo per:

  • Chi ha trasferito la residenza in Italia entro il 31 Dicembre 2023;
  • Chi ha stipulato il contratto di lavoro entro il 31 Dicembre 2023 (solo per i lavoratori sportivi).

 

N.B. Come di consueto, si avvisa che, per poter conoscere ulteriori dettagli operativi nonché per poter applicare le novità sopra esposte, occorrerà necessariamente attendere le numerose istruzioni che dovranno pervenire dagli Istituti preposti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ecc.) nelle prossime settimane; non appena perverranno tali indicazioni lo Studio fornirà puntualmente gli aggiornamenti utili alla loro applicazione.

Si anticipa che lo Studio predisporrà alcuni specifici video approfondimenti sulle tematiche più importanti che verranno pubblicati all’interno del canale YouTube del gruppo.

Si rimane, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento in merito.

Al fine di ricevere tutte le ultime novità in materia di lavoro lo Studio invita a consultare le informative periodiche inviate attraverso email, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché a seguire la pagina LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.