LEGGE DI BILANCIO  ANNO 2026

Si comunica che all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 Dicembre 2025, Serie Generale, è stata pubblicata la Legge 30 Dicembre 30 Dicembre 2025, n. 199, ovvero la c.d. Legge di Bilancio 2026.

Al centro del consueto provvedimento di fine anno sono state poste nuove misure per sostenere i redditi più bassi e il potere d’acquisto delle retribuzioni, riducendo la tassazione per famiglie, lavoro dipendente e ceto medio, insieme alla previsione di inediti interventi che hanno come obiettivo il sostegno alle imprese e alla produttività nonché il potenziamento delle misure di conciliazione vita-lavoro.

In attesa della consueta disamina approfondita, articolo per articolo, di ogni singola disposizione che verrà fornita attraverso l’informativa riguardante le novità normative del mese di Gennaio 2026 di seguito si riporta la sintesi delle principali misure in materia di lavoro.

N.B. Si avvisa fin da ora che per comprendere in pieno gran parte delle numerose novità introdotte si rimane in attesa dei dovuti chiarimenti che dovranno pervenire a breve dai vari Istituti; in aggiunta, per alcune specifiche novità (es. nuove aliquote IRPEF), pur essendo già pienamente in vigore, si dovranno attendere le varie circolari operative per cui le stesse si potranno applicare solamente dalle prossime settimane/mensilità (e, quindi, non necessariamente fin dalle paghe di Gennaio 2026).

 

  1. Revisione della disciplina fiscale per il calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% (-2%) dell’aliquota relativa al secondo scaglione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), compreso tra 28.000 e 50.000 euro, prevedendo risparmi che potranno arrivare fino a circa 440,00 euro annui.

Al fine di sterilizzare gli effetti della riduzione per chi ha un reddito annuo complessivo superiore a 200.000 euro è stata prevista la riduzione di 440,00 euro della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ad alcuni oneri.

Si riportano di seguito le nuove aliquote IRPEF per scaglioni di reddito in vigore dal 1° Gennaio 2026:

 

  • fino a 28.000 euro, 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33% (in sostituzione del 35%);
  • oltre 50.000 euro, 43%.
  1. Aumento dell’esenzione ticket restaurant (buoni pasto) elettronici

Posta la consueta autonomia da parte del datore di lavoro di determinare l’importo nominale del ticket restaurant, dal 1° Gennaio 2026 viene previsto l’aumento da 8,00 a 10,00 euro della soglia di esenzione a livello fiscale (IRPEF), contributivo (INPS) e assicurativo (INAIL), per entrambe le parti, dei buoni pasto resi esclusivamente in formato elettronico. A seguito della novità saranno erogabili fino a 210 euro mensili di buoni pasto elettronici in totale esenzione fiscale e contributiva nei mesi con 21 giorni lavorativi, in luogo dei precedenti 168 euro.

Rimane confermata la precedente soglia di esenzione (posta a 4,00 euro) per i titoli in tradizionale formato cartaceo.

  1. Nuove agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato

 

3A. Nuove agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato per specifiche categorie di lavoratori (giovani, donne svantaggiate e ZES-Mezzogiorno)

Fino all’anno 2028 verranno introdotti nuovi esoneri per le assunzioni a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori al fine di:

  1. incrementare l’occupazione giovanile stabile;
  2. favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;
  3. sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Si prevede che tali risorse vengano destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1° Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

La norma demanda ad un prossimo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la disciplina degli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti di spesa.

 

3B. Nuova agevolazione per l’assunzione di lavoratrici madri

A decorrere dal 1° Gennaio 2026 si riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali INPS, ad esclusione di premi e contributi INAIL, a carico del datore di lavoro, per massimo 8.000 euro all’anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con riferimento alla durata viene previsto che l’esonero spetti:

  • per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L’esonero, richiedibile sempre nel rispetto dei fondi stanziati, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma risulta compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. “maxi-deduzione”).

  • Con riferimento ad entrambe le nuove agevolazioni si precisa che, per poter conoscere nel dettaglio il preciso funzionamento degli esoneri, si rimanda ai prossimi decreti attuativi nonché alle conseguenti circolari operative INPS.

 

  1. Nuove disposizioni in materia di previdenza complementare

Viene modificata la disciplina relativa alla gestione delle forme pensionistiche complementari prevedendo le seguenti importanti novità:

4A. Adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti

Si prevede, a partire dal 1° Luglio 2026, l’adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i lavoratori neoassunti del settore privato (esclusi i collaborati familiari).

L’adesione automatica opererà in favore della forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, in base alle seguenti condizioni:

  • in caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma complementare di destinazione sarà quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale;
  • in assenza di accordi collettivi l’opzione sarà invece per la forma pensionistica residuale individuata dal decreto del Ministro del Lavoro 31 Marzo 2020, n. 85.
  • Il lavoratore avrà comunque 60 giorni di tempo dall’assunzione per esercitare la facoltà di rinunciare alla scelta della previdenza complementare “automatica” conservando il TFR presso il datore di lavoro oppure di scegliere un fondo complementare diverso; in mancanza, il datore di lavoro comunicherà l’avvenuta adesione e avvierà i versamenti delle somme dal mese successivo con decorrenza dalla data di assunzione.

4B. Estensione per i datori di lavoro dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS

Si estende, dal 1° Gennaio 2026, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti.

Per il biennio 2026-2027 la soglia media annuale non deve essere inferiore a 60 addetti.

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° Gennaio 2032, invece, saranno obbligati a versare al Fondo INPS i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.

Ne consegue che le aziende che hanno raggiunto la soglia dimensionale nel 2025 o in anni precedenti, a partire dal periodo di paga di Gennaio 2026 devono trasferire all’INPS i TFR non destinati ai fondi pensione anziché continuare ad accantonarli in azienda; i datori di lavoro che, invece, raggiungeranno la soglia nel 2026 o in anni successivi dovranno iniziare a versare le somme a partire dall’anno successivo.

Al fine di poter gestire correttamente la novità si rimane in attesa delle necessarie istruzioni INPS che dovrebbero pervenire nelle prossime settimane.

Si ricorda che secondo la norma in vigore fino al 31 Dicembre 2025 l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria il TFR che i dipendenti hanno deciso di lasciare in azienda era limitato ai soli datori di lavoro con una media di almeno 50 addetti al 31 Dicembre 2006 ovvero, per quelli costituiti successivamente, al termine del solo anno di costituzione.

4C. Aumento limite annuo di deducibilità fiscale a 5.300 euro

Dal 1° Gennaio 2026 viene elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia obbligatori da contratto che volontari, alle forme di previdenza complementare.

In aggiunta viene prevista una norma speciale di deducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 Dicembre 2006 al fine di coordinarlo con il nuovo limite annuo di deducibilità di cui al comma 4. Secondo l’attuale formulazione la disposizione prevede, per i lavoratori la cui prima occupazione è successiva al 1° Gennaio 2007, la possibilità di dedurre nei 20 anni successivi un importo eccedente il limite ordinario di 5.164,57 euro annui, pari alla differenza tra tale limite e quanto effettivamente dedotto nei primi cinque anni di partecipazione; tale importo aggiuntivo può arrivare fino a un massimo complessivo di 25.822,85 euro, con un tetto annuo di 2.582,29 euro. A seguito della modifica apportata, ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° Gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del nuovo limite annuo di 5.300 euro.

  1. Tassazione agevolata fiscale IRPEF (5%) degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali (CCNL) 2024-2026

Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario si assoggettano a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026.

Se è vero che occorrerà attendere prossimi chiarimenti sulla possibilità di poter ricomprendere anche eventuali aumenti retributivi derivanti da contratti collettivi territoriali e aziendali pare pacifico escludere dalla novità gli accordi individuali (compresi gli accordi individuali plurimi) ed escludere contrattazioni, anche collettive, ex novo.

La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

La detassazione, che ha, al momento, natura temporanea essendo limitata al solo 2026, avverrà in automatico, con l’unica eccezione rappresentata dalla rinuncia scritta al beneficio da parte del diretto interessato.

Naturalmente sotto l’aspetto operativo l’agenzia delle Entrate dovrà fornire il nuovo codice tributo di versamento della predetta imposta, oltre alle istruzioni di dettaglio nella compilazione della Certificazione Unica (C.U.) 2027 per l’anno 2026.

L’Agenzia delle Entrate dovrà fornire, in aggiunta, anche istruzioni in merito all’applicazione della detassazione su possibili altri elementi retributivi aggiuntivi quali il lavoro straordinario o le indennità modali (ad esempio, turno, aggiuntive o di disagio) previste da eventuali rinnovi.

Risultano agevolabili gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026: nel rispetto del principio di cassa allargata dovrebbero rientrate, quindi, anche quelli corrisposti entro il 12 Gennaio 2027.

Non è previsto, infine, alcun limite massimo dell’importo detassabile: l’importante è che si tratti di un incremento corrisposto nel 2026 in attuazione a un rinnovo stipulato tra il 2024 e il 2026.

Al fine di comprendere la novità introdotta, di seguito si riporta in breve esempio con relativa simulazione dei dati (reddito 2025 30.000 euro e reddito 2026 presunto 45.000 euro, aumento lordo 100 euro):

TASSAZIONE

ORDINARIA

     AL 5%

Importo lordo aumento retributivo

100,00

100,00

Contribuzione INPS (9,19%)

-9,19

-9,19

Tassazione fiscale IRPEF

-29,97

-4,54

Addizionale regionale e comunale all’IRPEF

-2,29

 /

Somma netta in favore del lavoratore

58,55

86,27

Vantaggio sul netto rispetto alla tassazione ordinaria

 

+ 27,72

 

  1. Detassazione (1%) dei premi di produttività

Con riferimento ai premi di produttività erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% viene ulteriormente ridotta ora all’1% l’aliquota dando seguito all’applicazione di un’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa.

Inoltre, viene ora innalzato a 5.000 euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3.000 euro); superata tale soglia le somme eccedenti tornano a essere assoggettate al regime ordinario.

I benefici in esame trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro calcolato nell’anno precedente a quello di percezione dei premi o degli utili.

  • In merito ai premi di produttività si rammenta che restano ferme le rigide condizioni previste dalla normativa di riferimento: i premi dovranno essere, infatti, collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, definiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali nel rispetto delle regole stabilite dal DM 25 Marzo 2016 da stipularsi preventivamente al periodo di osservazione dell’eventuale incremento del parametro considerato.

 

  1. Tassazione agevolata (15%) di indennità e maggiorazioni retributive (lavoro notturno, lavoro festivo e indennità turno)

Per il periodo d’imposta 2026 risultano soggette ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di:

  1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL);
  2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (come individuati dai CCNL);
  3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dai CCNL).

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi, seppur denominati come indennità o maggiorazioni, destinati a sostituire in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

La disposizione, che non risulta strutturale e al momento riguarda il solo periodo di imposta 2026, è prevista per il settore privato ed opera automaticamente, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. La misura è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

  1. Trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario festivo per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti/bevande e del comparto del turismo

Al fine di sostenere l’occupazione del settore, replicando una misura non strutturale già in uso nel biennio 2024-2025, fino al 30 Settembre 2026 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo (compresi gli stabilimenti terminali) è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario prestate nei giorni di festivi.

Le prestazioni si applicano ai lavoratori dipendenti titolari nell’anno 2025 di un reddito di lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro.

Tale trattamento comporta la generazione, in favore del datore di lavoro, di un credito di imposta che verrà scontato tramite modello F24 nel mese di erogazione. Viene precisato che tale trattamento sarà corrisposto solo a fronte di esplicita richiesta da parte del dipendente; in assenza, il datore di lavoro provvederà ad applicare la normale tassazione.

  1. Posticipo della nuova decontribuzione per le lavoratrici madri e proroga (con potenziamento) del “bonus mamma”

Viene confermato  (e ulteriormente rafforzato) anche per il 2026il c.d. “bonus mamma”, ovvero l’indennità prevista in favore delle lavoratrici madri introdotto dal D.L. n. 95/2025.

Nel dettaglio, la disposizione posticipa di un anno, al 1° Gennaio 2027, l’entrata in vigore della decontribuzione parziale prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), delle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione (e che non hanno optato per il regime forfetario), madri di due figli e con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

In sostituzione di tale nuova decontribuzione parziale, ancora per il solo anno 2026 sarà riconosciuto un contributo di 60 euro (+20 euro) per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

  • Si ricorda che il contributo viene erogato dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda, non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.

 

  1. Priorità nella trasformazione in orario part-time per lavoratrici/lavoratori con almeno 3 figli e conseguente agevolazione contributiva per i datori di lavoro

Dal 1° Gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili) hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario del 40%.

In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3.000 euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario). L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro e viene previsto che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero:

  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui al D.Lgs. n. 216/2023.

Sarà un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a definire le disposizioni attuative.

  1. Modifiche al congedo parentale (maternità facoltativa)

Al fine favorire la genitorialità rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro viene potenziato il congedo parentale; in particolare si estende dal 1° Gennaio 2026 il limite di età per l’utilizzo fino ai 14 anni del figlio (in luogo dei precedenti 12 anni).

Viene, inoltre, previsto il prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale per i figli in situazione di disabilità grave spetta entro il compimento del quattordicesimo anno di età del bambino (anziché il dodicesimo).

  1. Variazioni al congedo non retribuito per malattia figlio

Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore):

  • si innalza a 10 giorni (rispetto ai 5) il limite massimo di giorni fruibili all’anno;
  • si innalza a 14 anni (rispetto agli 8) il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.
  1. Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore, assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs. n.151/2001, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita di durata, comunque, non superiore al 1° anno di età del bambino.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 151/2001 prevede che, per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti, in merito ai contributi a loro carico, nel caso di assunzione a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%.

 

Di seguito si riportano ulteriori novità:

  1. Proroga della riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti

Viene estesa all’anno 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile).

  1. Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero per chi traferisce la residenza fiscale in Italia

Viene previsto l’aumento:

  • a 300.000 euro dell’importo dovuto forfettariamente per ciascun periodo in cui è valida l’opzione (a fronte dei 200.000 euro previsti a legislazione vigente);
  • a 50.000 euro (a fronte dei 25.000 euro previsti a legislazione vigente) dell’importo ridotto dovuto forfettariamente, per ciascun periodo d’imposta, per ciascuno dei familiari per cui può essere esercitata l’opzione (coniuge; figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle, anche unilaterali).

Le suddette disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2026 e che non abbiano risieduto in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.

  1. Condizioni di accesso al regime forfetario

Confermata, anche per l’anno 2026, l’elevazione a 35.000 euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, oltre la quale non è possibile avvalersi del regime forfettario.

 

  1. Novità in materia pensionistica

 

D1. Modifiche ai requisiti pensionistici

Viene rideterminato, per il solo anno 2027, l’incremento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ad eccezione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, e del requisito anagrafico per l’assegno sociale.

In particolare, si prevede che tale incremento si applichi nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre sarà pieno dal 1° Gennaio 2028.

Pertanto, nel 2027:

  • per la pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico salirà dagli attuali 67 anni a 67 anni e 1 mese;
  • per la pensione anticipata ordinaria il requisito contributivo aumenterà a 42 anni e 11 mesi per gli uomini (dagli attuali 42 anni e 10 mesi) e a 41 anni e 11 mesi per le donne (dagli attuali 41 anni e 10 mesi).

Viene, inoltre, disposto che il suddetto incremento non trova applicazione ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, nei confronti nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che essi al momento del pensionamento non godano già dell’APE Sociale:

  • lavoratori dipendenti che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10, o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative gravose, nelle professioni di cui all’Allegato B della Legge n. 205/2017, con un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  • lavoratori addetti a lavori usuranti e notturni che rispettino le condizioni previste dal relativo decreto e possiedano almeno 30 anni di contributi:
  • lavoratori precoci, cui spetta il requisito contributivo ridotto di 41 anni di contributi, se addetti ai lavori gravosi (per almeno 6 anni negli ultimi 7) o usuranti (per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per metà della vita lavorativa).

 

D2. Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa

Viene prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 a favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, decidono di rimanere in servizio, rinunciando all’accredito contributivo e ottenendo in cambio l’importo all’interno del cedolino paga. Per usufruire di questo incentivo i requisiti dovranno essere maturati entro il 31 Dicembre 2026 e le somme così corrisposte non saranno imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi.

La richiesta per ottenere il bonus corrispondente all’esonero contributivo già dalla prima data utile va fatta all’INPS, che verifica i requisiti e comunica l’esito entro 30 giorni al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio all’interno del cedolino paga.

 

D3. Ridotte le risorse per le pensioni anticipate

Viene diminuita la spesa prevista per l’anticipo della pensione per i lavoratori precoci; la riduzione sarà di  20 milioni per il 2027, 60 milioni per il 2028, 90 milioni per gli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per il 2033 e 190 milioni dal 2034. Si prevede in aggiunta una riduzione di 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2033, dell’autorizzazione di spesa per il pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

 

D4. APE Sociale prorogato al 31 Dicembre 2026

Si conferma l’applicazione nel 2026 dell’APE Sociale nella versione prevista dalla Legge di Bilancio 2025 confermando, quindi, per l’accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa.

Si prevede, inoltre, l’applicazione di alcune misure di semplificazione nell’accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2026 nelle condizioni indicate dalla normativa vigente. Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

  1. Misure in materia di ammortizzatori sociali

Si rifinanziano e prorogano le seguenti misure di sostegno al reddito:

  • il trattamento straordinario di integrazione salariale e l’esonero dal versamento del relativo contributo addizionale per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa;
  • il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che cessano l’attività produttiva;
  • l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva;
  • le convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili;

Si riconosce, inoltre:

  • un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS), fino al 31 Dicembre 2026, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 lavoratori dipendenti, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi;
  • si prorogano poi per il 2026 le misure di cui al D.L. n. 109/2018 (introdotte dall’articolo 8 del D.L. n. 92/2025): per l’anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, anche in presenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026.
  1. Variazioni al meccanismo di liquidazione anticipata della NASpI

Si prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, ma in due rate:

  • la prima pari al 70% dell’intero importo;
  • la seconda del restante 30% da corrispondere al termine della durata della prestazione, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione. L’erogazione della seconda rata è concessa previa verifica della mancata rioccupazione del beneficiario, nonché previa verifica del fatto che il soggetto medesimo non sia titolare di pensione diretta (eccetto l’assegno ordinario di invalidità).
  1. Variazione della disciplina dell’Assegno di Inclusione

Il beneficio economico viene ora erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile per ulteriore 12 mesi previa presentazione di apposita domanda. In tal caso l’importo della prima rata di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico spettante.

  1. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento

Viene sterilizzato l’aumento di 3 mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori, l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.

  1. Aumento delle sanzioni per la violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari

Il provvedimento eleva da 25.000 a 500.000 euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Si tratta delle sanzioni previste:

  • per chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione “fondo pensione” senza essere iscritto all’Albo tenuto a cura della COVIP;
  • nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, di titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, dei liquidatori e dei commissari nominati in relazione alle rispettive competenze che abbiano commesso diverse tipologie di violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari (tra cui, tra l’altro, violazioni delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità).

Viene elevato da 15.500 a 500.000 euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste per i suddetti soggetti, che non effettuino (nel termine prescritto dalla normativa di settore) le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità.

  1. Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

Per finanziare iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare è istituito un Fondo con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Viene previsto che il Fondo sia destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

  1. Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Al fine di potenziare le relative iniziative vengono rifinanziati i seguenti fondi:

M1. Rifinanziamento per Fondo per le politiche relative ai diritti e alle Pari Opportunità

Viene incrementato di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di:

  • potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
  • rafforzare le azioni dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.

 

M2. Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Viene incrementa la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà di 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 (l’incremento in questione è destinato al cd. “reddito di libertà”).

Vengono incrementate le risorse del fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 prevedendo che tali risorse vengano ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:

  1. realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività dei centri antiviolenza (con ripartizione tra le regioni secondo modalità previste dalla normativa di settore);
  2. realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività delle case rifugio per donne vittime di violenza.

Viene istituito un fondo (con dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027) volto a consentire alle donne vittima di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento o agevolazione, per cui la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio ISEE. Il beneficio potrà essere fruito per i primi 12 mesi successivi alla presa in carico e avvio degli interventi di protezione previsti dalla normativa vigente.

M3. Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro 

Viene incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 27 milioni annui a decorrere dal 2027 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni (una tantum), a carico del medesimo Fondo, in favore dei familiari superstiti.

M4. Fondo per misure a favore delle imprese

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo da ripartire, con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Viene precisato che tali risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 Dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta c.d. Transizione 4.0.

M5. Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per le pari opportunità, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza (tramite l’istituzione ed il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti).

  1. Variazione all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Viene modificato, dal 1° Gennaio 2026, la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

In particolare:

  • viene innalzato da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio;
  • si prevede ora un regime derogatorio e più favorevole per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo, in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste per poter ottenere l’indennità. Modifica, inoltre, l’ambito temporale considerato ai fini del computo delle giornate, con riferimento ad altre indennità: si prevede che, ai fini del calcolo delle giornate minime richieste, non si computino le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di ALAS e di NASpI nell’anno o negli anni presi in considerazione.
  1. Variazione alla disciplina riguardante le compensazioni tramite modello F24

La Legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sui limiti di compensazione in F24 prevedendo che la soglia per accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento viene ora ridotta da 100.000 a 50.000 euro per i contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

In presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione per un importo complessivo superiore a 50.000 euro sussiste il divieto di compensazione.

Il divieto non opera con riferimento ai crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.

Lo Studio rimane, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento in merito.

Al fine di ricevere tutte le ultime novità in materia di lavoro lo Studio invita a consultare le informative periodiche inviate attraverso email, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché a seguire la pagina LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie