- Dicembre 1, 2023
La tredicesima mensilità: anno 2023
Come ad ogni anno, si ricorda che, nel mese di Dicembre ed in favore dei lavoratori subordinati, risulta in scadenza la corresponsione della tredicesima mensilità (o c.d. “gratifica natalizia”). Tale mensilità costituisce un’erogazione aggiuntiva rispetto alle 12 normalmente spettanti ai lavoratori subordinati e rientra nel concetto di retribuzione differita, in quanto viene di norma corrisposta in un momento successivo a quello di competenza cui la stessa si riferisce.
La tredicesima mensilità è stata introdotta nel nostro ordinamento con il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 5 Agosto 1937 per gli impiegati dell’industria e, solo in seguito, estesa anche agli operai dall’art. 17 dell’Accordo Interconfederale del 27 Ottobre 1946. Tale accordo è stato successivamente reso efficace nei confronti di tutti i lavoratori con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 1960.
La mensilità aggiuntiva, si precisa fin da ora, va erogata obbligatoriamente ed indistintamente a tutti i lavoratori subordinati ex art. 2094 del Codice Civile (con esclusione quindi di collaboratori e tirocinanti), a tempo indeterminato e a tempo determinato, assunti con qualsiasi tipologia contrattuale ed a prescindere dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato.
Nella gestione della tredicesima mensilità, la contrattazione collettiva riveste però indubbiamente un ruolo fondamentale in quanto i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano alcuni aspetti di grande importanza, tra cui il preciso concetto di retribuzione da prendere a riferimento, il computo delle frazioni infra-mese ed il termine per la corresponsione.
Occorre ricordare che solo coloro che hanno effettuato un intero anno di lavoro “regolare”, escludendo alcuni tipi di assenze non retribuite, troveranno all’interno del proprio cedolino paga l’equivalente di una mensilità lorda. È, infatti, la precisa natura delle assenze dal lavoro che fa la differenza in fase di elaborazione in quanto, come verrà esposto successivamente, non tutte le assenze danno diritto alla maturazione integrale della tredicesima.
Di seguito si riportano le caratteristiche più importanti della tredicesima mensilità nonché la gestione della stessa in presenza di eventi particolari.
TEMPISTICHE DI CORRESPONSIONE
La tredicesima viene considerata come una retribuzione che, pur maturando mensilmente, viene corrisposta una sola volta all’anno (precisamente nel mese di Dicembre, salvo i casi limitati di liquidazione periodica mensile), per assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità economica nel periodo delle feste natalizie e di fine anno.
Alla risoluzione del rapporto di lavoro, in ogni caso, verranno liquidati i dodicesimi maturati dall’inizio dell’anno.
RETRIBUZIONE DA PRENDERE A RIFERIMENTO
Come anticipato, nella pratica sono i contratti collettivi nazionali di lavoro che individuano la retribuzione da prendere in considerazione per determinare l’ammontare della tredicesima: mentre alcuni contratti collettivi individuano esattamente gli elementi retributivi sui quali matura la tredicesima, altri si limitano a richiamare il concetto generico di retribuzione globale.
Nella quasi totalità dei casi l’ammontare della tredicesima è pari ad una mensilità per il personale con retribuzione mensilizzata o ad un certo numero di ore determinato dal CCNL (c.d. “divisore orario”) per i lavoratori retribuiti con tale sistema.
Pur con le dovute particolarità, generalmente si prende sempre a riferimento la retribuzione del mese di Dicembre ovvero quella in vigore al momento dell’erogazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Da tale considerazione si evince il fatto che gli eventuali avanzamenti di livello, la maturazione degli scatti di anzianità o il riconoscimento di superminimi premi ad personam, intervenuti anche solo il mese prima, aumentano l’importo della tredicesima con riferimento a tutti i dodicesimi maturati e non in base al metodo c.d “pro-quota”.
Rientrano sempre nel concetto di retribuzione utile per il calcolo della tredicesima mensilità i seguenti emolumenti: paga conglobata (ovvero paga base ed eventuale ex indennità di contingenza), scatti di anzianità, trattamenti superminimali ad personam (assorbibili e non assorbibili), indennità di mansione, premi periodici di produttività pattuiti in sede di accordo collettivo ed altre eventuali voci retributive continuative previste dal contratto collettivo applicato.
Normalmente, invece, non vanno considerate le seguenti voci, salvo sempre eventuale diversa disposizione prevista dal CCNL applicato: lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo effettuato saltuariamente, indennità per ferie non godute, premi o gratifiche definiti in cifra annua (anche se corrisposti con cadenza mensile o plurimensile), una tantum, rimborsi spese ed indennità per lavori disagiati, nocivi e faticosi ed indennità varie.
PERIODO DI RIFERIMENTO
Il periodo di riferimento per il calcolo della tredicesima è l’anno solare che si conclude con il mese di erogazione (Dicembre) e matura in ragione di un dodicesimo al mese.
Il presupposto di base per il diritto alla maturazione è la prestazione di attività lavorativa o la presenza di eventi a vario titolo comunque tutelati, con o senza l’integrazione economica da parte del datore di lavoro.
Di seguito si riportano i periodi di assenza che danno diritto alla regolare maturazione della tredicesima mensilità:
- assenza obbligatoria per maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione obbligatoria anticipata (art. 22 D. Lgs. n. 151/2001);
- riposi giornalieri per allattamento (art. 39 D. Lgs. n. 151/2001);
- congedo matrimoniale (R.D.L. n. 1334/1937);
- malattia, nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto;
- infortunio e malattia professionale, nei limiti del periodo di conservazione del posto;
- ammortizzatori sociali (anche con causale COVID-19) in merito ai quali è stata disposta la piena maturazione dei ratei come condizione di miglior favore, a prescindere dalle ore di sospensione;
- altre assenze comunque retribuite come ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro (R.O.L.) e permessi retribuiti.
Di seguito si riportano i periodi di assenza che NON danno diritto alla regolare maturazione della tredicesima mensilità:
- eventuale periodo di aspettativa facoltativa dal lavoro, successivo a quello fissato dal contratto per la conservazione del posto per malattia, malattia professionale ed infortunio;
- periodi di congedo parentale o assenza facoltativa successivi al puerperio o all’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria (art. 32 D. Lgs. n. 151/2001);
- assenze per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni (art. 47 D. Lgs. n. 151/2001);
- permessi di cui alla Legge n. 104/1992 per l’assistenza dei lavoratori diversamente abili;
- congedo per adozioni internazionali (art. 27 D. Lgs. n. 151/2001);
- aspettativa e permessi non retribuiti;
- sciopero;
- ammortizzatori sociali (anche con causale COVID-19) in proporzione alle ore di sospensione;
- assenze ingiustificate;
- sospensioni dal lavoro dovute a motivi disciplinari;
- servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo e richiamo alle armi.
In generale è quindi possibile sostenere che le assenze in qualche modo indipendenti dalla volontà del lavoratore di particolare rilievo sociale e quindi tutelate, danno diritto alla maturazione della tredicesima mentre quelle dovute ad una sua libera scelta o, se obbligate, di minore rilievo e/o che non comportano integrazioni da parte del datore di lavoro, non danno il diritto alla maturazione.
Per avere diritto ad una tredicesima intera occorre dunque aver prestato la propria opera per tutto l’anno o essere comunque stati considerati tali in funzione di obblighi di legge.
Se il rapporto di lavoro è iniziato o cessato nell’anno, spetta un importo ridotto nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
COMPUTO DELLE FRAZIONI INFRA-MESE
Per individuare nel dettaglio quando considerare o meno valida la maturazione di un dodicesimo, occorre fare riferimento nello specifico ai singoli contratti collettivi.
Vengono, in genere, considerate mese intero le frazioni di mese lavorate superiori a 15 giorni o a due settimane. In altri casi il rateo matura anche se la prestazione è pari a 15 giorni mentre in altri ancora è previsto che anche un solo giorno di lavoro nel mese sia utile per la maturazione della tredicesima.
ASSOGETTAMENTO CONTRIBUTIVO, ASSICURATIVO E FISCALE
L’importo lordo della tredicesima mensilità costituisce imponibile contributivo INPS e va assoggettato alle normali aliquote in vigore nel mese dell’erogazione, sia con riferimento alla quota carico lavoratore che a carico datore di lavoro.
Lo stesso imponibile va assoggettato ai premi assicurativi INAIL, totalmente a carico del datore di lavoro, come di consueto.
L’importo al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente è assoggettato alla normale tassazione IRPEF applicando le aliquote in vigore nel mese di erogazione, utilizzando gli scaglioni mensili senza cumulare l’imponibile con quello della retribuzione del periodo di paga in cui la gratifica viene erogata: per tale motivo, ed anche rispettare per i tempi di erogazione è uso comune elaborare un cedolino paga a parte.
All’imposta così calcolata non si applicano le detrazioni mensili per lavoro e per i carichi familiari, che spettano solo sulla retribuzione corrente di ogni mese (cedolino “normale” di Dicembre). Di conseguenza, il netto riportato nel cedolino paga della tredicesima risulterà certamente inferiore a quello di una normale mensilità in quanto sulla tredicesima mensilità il lavoratore non avrà diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per gli eventuali familiari a carico. Va ricordato anche che gli assegni per il nucleo familiare (A.N.F.) non competono sulla tredicesima mensilità né sulle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive.
COMPUTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)
La tredicesima mensilità, anche se viene corrisposta una sola volta l’anno, non ha il carattere di occasionalità e pertanto, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, rientra a tutti gli effetti nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
CASISTICHE PARTICOLARI
1) PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova è considerato a tutti gli effetti utile ai fini della maturazione del rateo di tredicesima mensilità. Naturalmente la liquidazione della tredicesima, in caso di conferma viene rinviata al successivo mese di Dicembre; nel caso interruzione del rapporto di lavoro, invece, la stessa viene prevista in occasione del cedolino di cessazione.
2) LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Per il principio di non discriminazione ai lavoratori a termine spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, proporzionato al periodo lavorativo prestato: di conseguenza, anche ai lavoratori a tempo determinato spetta la maturazione della tredicesima mensilità.
3) LAVORO PART-TIME
Se il rapporto di lavoro è part time con una prestazione giornaliera, settimanale, mensile o annuale, quindi, inferiore a quella contrattuale, la gratifica natalizia matura in proporzione diretta all’orario realmente effettuato (per esempio, nel caso di rapporto a tempo pieno previsto in 40 ore settimanali, maturazione pari al 50% per part time di 20 ore in una settimana o maturazione al 75% per part time di 30 ore settimanali). Ciò però non comporta nessun calcolo particolare, essendo la base di calcolo la retribuzione in essere al momento dell’erogazione ed essendo la stessa già riproporzionata all’effettivo orario di lavoro, anche la tredicesima risulterà di conseguenza già adeguata.
Il problema si pone in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time in un rapporto part-time e viceversa, qualora lo stesso intervenga in corso d’anno. In tal caso la tredicesima deve essere calcolata in modo distinto, considerando i ratei interi per i periodi di lavoro svolti a tempo pieno e i ratei riproporzionati per i mesi svolti a orario ridotto (c.d. meccanismo “pro-quota”).
4) LAVORO INTERMITTENTE/A CHIAMATA
Per i lavoratori a chiamata la tredicesima verrà corrisposta in base alle ore effettivamente lavorate. Per quanto riguarda l’eventuale l’indennità di disponibilità, essa è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo e pertanto non rileva ai fini del calcolo della tredicesima (Circolare Ministero del Lavoro n. 4/2005).
5) LAVORO A DOMICILIO
Non essendo possibile accertare l’orario di lavoro osservato, il calcolo della retribuzione deve avvenire sulla base di tariffe di cottimo pieno. Normalmente i contratti collettivi prevedono delle specifiche maggiorazioni in percentuale sulla retribuzione anche ai fini della tredicesima.
6) MALATTIA, INFORTUNIO, MATERNITÀ OBBLIGATORIA
Allo stesso modo vanno detratti eventuali anticipazioni di ratei già corrisposti per conto dell’INPS a titolo di indennità di malattia, maternità e riposi giornalieri, o dell’INAIL a titolo di indennità di infortunio. Ciò non va effettuato nel caso in cui il datore di lavoro ha corrisposto anche un’integrazione dell’indennità dovuta dall’Istituto previdenziale o assicuratore perché in sede di erogazione dell’indennità e dell’integrazione al 100% della retribuzione lo stesso ha imputato il rateo di mensilità aggiuntiva anticipato per conto dell’Istituto a retribuzione corrente e diminuendo di fatto la sua quota di integrazione. In tal caso, dunque la tredicesima andrà erogata per intero.
7) RIPOSI PER ALLATTAMENTO
Per riposi concessi alla lavoratrice madre per l’allattamento del bambino, l’INPS eroga un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi (Circolare INPS n. 77/1981).
L’indennità, anticipata dal datore di lavoro, conterrà tutti gli elementi che costituiscono parte integrante della normale retribuzione, compresa la tredicesima e le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive, che saranno incluse nella già menzionata indennità proporzionalmente alle ore di lavoro non prestate. La quota di tredicesima dovrà, pertanto, essere detratta in occasione del pagamento di tali mensilità.
8) LAVORATORI DOMESTICI
L’art 37 del CCNL Lavoratori domestici prescrive che spetta agli stessi una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto (compresa l’indennità sostituiva di vitto e alloggio) da corrispondersi entro il mese di Dicembre. La gratifica matura in base ai periodi lavorati, come avviene per la generalità dei lavoratori. Il contratto collettivo puntualizza che la tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
9) PERMESSI PER ASSISTENZA A DISABILI EX LEGGE N. 104/1992
I permessi per assistere i familiari con handicap grave non comportano alcuna decurtazione della tredicesima mensilità. L’indennità, anticipata dal datore di lavoro, conterrà tutti gli elementi che costituiscono parte integrante della normale retribuzione, compresa la tredicesima e le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive, che saranno incluse nella già menzionata indennità proporzionalmente alle ore di lavoro non prestate. La quota di tredicesima dovrà, pertanto, essere detratta in occasione del pagamento di tali mensilità.
10) SCIOPERO
Nel caso di scioperi intervenuti nel corso dell’anno, il datore di lavoro dovrà decurtare la quota relativa a tali periodi durante i quali l’istituto non matura.
11) OPERAI EDILI
Fin dal 1° Ottobre 1983 con l’accordo nazionale 22 Settembre 1983 è stato convenuto il criterio convenzionale per l’accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia al netto delle ritenute di legge presso le Casse Edili. Le stesse erogheranno agli operai due volte l’anno (di solito Giugno e Dicembre) le quote dovute a tale titolo direttamente agli stessi lavoratori.
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