Intelligenza Artificiale le novità già in vigore
Dal 10 ottobre 2025 alcuni obblighi immediati e vincolanti per i datori di lavoro

Con l’entrata in vigore della nuova Legge 23 Settembre 2025 n. 132 sull’intelligenza artificiale (c.d. “IA”) a partire dal 10 Ottobre 2025 risultano del tutto già vigenti alcuni obblighi immediati e vincolanti per i datori di lavoro.
Infatti, la stessa norma, pur demandando alcuni aspetti a futuri decreti attuativi, introduce fin da ora alcune disposizioni che potranno cambiare l’organizzazione del lavoro ed il rapporto con i lavoratori. 
 
N.B. Nello specifico viene ora previsto che i datori di lavoro che impiegano sistemi avanzati di IA l’obbligo di informare per iscritto l’interessato e le rappresentanze sindacali (RSA o RSU o, in mancanza, alla sede territoriale del sindacato).
 
Tale obbligo trova il suo fondamento giuridico nell’ art. 11, comma 2, della Legge n. 132/2025, il quale stabilisce che “Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152“.
 
Il sopracitato Decreto, modificato in tempi recenti dal D.Lgs. n. 104/2022 (c.d. “Decreto Trasparenza”), disciplina il diritto dei lavoratori all’informazione su condizioni di lavoro, elementi essenziali del rapporto e relative tutele nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati; dal 10 Ottobre 2025 queste informazioni andranno integrate laddove venga impiegata l’intelligenza artificiale per ottenere indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione, per l’assegnare di compiti e mansioni , nonché per il monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei dipendenti.
 
Nello specifico, il datore di lavoro è tenuto a fornire in modo strutturato le seguenti informazioni:
·      gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi;
·      gli scopi e le finalità dei sistemi;
·      la logica di funzionamento dei sistemi;
·      le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
·      le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile di tali processi;
·      il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
 
Specie nel caso in cui i sistemi IA siano utilizzati anche per valutare o migliorare il comportamento e le prestazioni dei lavoratori, come strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, è possibile che si integrino gli obblighi di cui all’art. 4, Statuto dei Lavoratori, con possibilità di impiego limitate alle sole finalità prescritte e previo accordo collettivo con le RSA/RSU ovvero, in mancanza di accordo, tramite apposita autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
 
I lavoratori, dal canto loro, potranno richiedere informazioni per iscritto al proprio datore di lavoro o committente, i quali devono fornirle entro 30 giorni.
 
L’obbligo informativo viene assolto, mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa. In ogni caso, le informazioni devono poi essere rese accessibili ai lavoratori e il datore di lavoro è tenuto a conservare la prova di trasmissione o di ricezione da parte dei lavoratori per la durata di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
 
Infine, lavoratori e rappresentanze sindacali devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite con un preavviso minimo di 24 ore.