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Decreto Flussi 2025, al via le richieste per l’ingresso di lavoratori extracomunitari in Italia

Si comunica che il recente D.L. n. 145 dell’11 Ottobre 2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché’ dei relativi procedimenti giurisdizionali ” ha introdotto disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, tutela e assistenza alle vittime di caporalato, gestione dei flussi migratori, protezione internazionale e relativi procedimenti giurisdizionali.

Il provvedimento integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita – da ultimo – con il D.P.C.M. 27 Settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo, sono intervenuti con la Circolare congiunta n. 9032 del 24 Ottobre 2024 per fornire le necessarie istruzioni operative riguardanti il flusso d’ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione), nonché il D.P.C.M. 27 Settembre 2023 (flussi d’ingresso per il triennio 2023/2025) e da ultimo il D.L. 11 Ottobre 2024 n. 145 (disposizioni innovative).

Nel contempo i Ministeri rendono noto che, dal 1° Novembre 2024 è già disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda di nulla osta per gli ingressi in Italia di lavoratori stranieri nell’anno 2025.

NOVITÀ PER L’ANNO 2025

Tra le principali novità si segnala quanto segue:

  • a differenza di quanto avveniva in passato, la fase di precompilazione diventa un passaggio necessario e obbligatorio della procedura, per tutti quei datori di lavoro che intendono avanzare richiesta di nulla osta a valere sulle quote di ingresso 2025;
  • è stato introdotto un limite al numero di domande che possono essere presentate (per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un numero massimo di n. 3 richieste di nulla osta per gli ingressi nell’ambito delle quote prima indicate previste dagli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. del 27 Settembre 2023);
  • diventa obbligatoria l’indicazione del domicilio digitale (viene prevista l’obbligatorietà dell’indicazione del domicilio digitale, vale a dire di un indirizzo di posta elettronica certificata, iscritto in uno degli indici nazionali, necessaria sia per la precompilazione e la compilazione della domanda sia per il successivo iter, quindi per ricevere tutte le comunicazioni provenienti dallo Sportello Unico per l’immigrazione);
  • le domande relative ai click day di Febbraio 2025 dovranno essere precompilate on line entro il 30 Novembre 2024;
  • per il lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero la precompilazione delle domande dovrà essere effettuata dal 1° al 31 Luglio 2025;
  • è prevista ora la semplificazione della preventiva verifica presso il Centro per l’Impiego competente di indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che si intende esperita con esito negativo, se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro 8 giorni dalla richiesta del datore di lavoro;
  • l’irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto;
  • l’obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta a conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto d’ingresso presentata dal lavoratore;
  • la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti e non più presso lo sportello unico per l’immigrazione;
  • la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa;
  • ferma restando la validità del nulla osta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino a un massimo di 9 mesi in un periodo di 12 mesi, il nullaosta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60 giorni dal termine finale del contratto.
 

QUOTE DI INGRESSO

Le quote di ingresso per l’anno 2025, già previste dal D.P.C.M. 27 Settembre 2023 e integrate dal D.L. n. 145/2024 sono le seguenti:

Lavoro subordinato non stagionale

Per l’anno 2025, i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatura, elettricità, idraulica.

È prevista l’attribuzione di n. 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Lavoro subordinato stagionale

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono quello agricolo e quello turistico-alberghiero.

ASSEVERAZIONE EX D.L. N. 73/2022

Resta confermato l’obbligo, per il datore di lavoro di qualsiasi settore (compreso quello dell’assistenza familiare e socio sanitaria), di acquisire l’asseverazione ex D.L. n. 73/2022, ossia il documento con cui i professionisti del lavoro  (tra i quali, naturalmente, i Consulenti del Lavoro) o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.

TEMPISTICHE DI INVIO

La precompilazione delle domande per l’anno 2025 va effettuata, con orario 08:00 – 20:00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi e secondo il seguente calendario:

La precompilazione avviene tramite l’applicativo gestito dal Ministero dell’Interno e disponibile al seguente indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/. I controlli di veridicità sulle dichiarazioni da parte delle amministrazioni competenti sono effettuati, in interoperabilità, contestualmente all’accesso alla precompilazione. Qualora la verifica dia esito positivo, il datore di lavoro/rappresentante legale riceve all’indirizzo PEC, presente nella banca dati INI-PEC o INAD, un codice di attivazione domanda, che consente l’accesso alla domanda, i cui campi saranno risulteranno parzialmente precompilati.

Le domande di nulla osta potranno essere trasmesse, in via definitiva, con il seguente calendario:

Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “ la pratica risulta al momento non in quota”.

N.B. Come anticipato in premessa, si ricorda che, nel caso di interesse, lo Studio è disponibile ad occuparsi della predisposizione e dell’invio dell’istanza del Decreto Flussi, nonché della predisposizione dell’asseverazione ex D.L. n. 73/2022 necessaria. Si pregano di clienti interessati di contattare il proprio referente interno dello Studio così da coordinarsi quanto prima con gli adempimenti necessari.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito anche mediante la programmazione di un eventuale appuntamento attraverso cui approfondire ogni tematica relativa all’argomento.

Al fine di ricevere tutte le ultime novità in materia di lavoro lo Studio invita a consultare le informative periodiche inviate attraverso email, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché a seguire la pagina LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.