- Dicembre 23, 2025
CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2025
Come per ogni anno si ricorda che il datore di lavoro/committente, in qualità di sostituto di imposta, è chiamato in occasione dell’elaborazione delle competenze di Dicembre ad effettuare un adempimento riepilogativo al fine di determinare in maniera corretta nonché definitiva le trattenute fiscali e contributive calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; tale operazione, denominata conguaglio fiscale e contributivo di fine anno, permette di calcolare in maniera certa l’esatta misura delle imposte (IRPEF e addizionali regionali e comunali) e dei contributi previdenziali (INPS o altro ente previdenziale) dovuti dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori sulla base del reddito percepito nell’anno, la cui misura diventa definitiva e immutabile solo a conclusione dello stesso.
N.B. Si precisa che tali operazioni di conguaglio risultano essere del tutto obbligatorie per i datori di lavoro/committenti in base alle previsioni contenute all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600, precisamente all’art. 23, comma 3.
Nello specifico, focalizzando l’attenzione sull’aspetto fiscale, il datore di lavoro, con il prossimo cedolino paga/compenso di Dicembre 2025 e, in ogni caso entro e non oltre il 28 Febbraio 2026, è tenuto ad effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute fiscali operate sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo paga dell’anno in corso, comprese le mensilità aggiuntive, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle imposte e dei valori corrisposti nell’anno 2025, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 12, 13 e 15 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R).
- Il conguaglio fiscale risulta, infatti, essere un importante strumento di semplificazione degli adempimenti, in quanto la sua finalità è quella di dare, per quanto possibile, carattere di definitività alla ritenuta operata dal sostituto d’imposta, così da evitare al lavoratore privo di altri redditi l’onere di presentare la dichiarazione dei redditi.
Com’è noto, dall’operazione di conguaglio fiscale potranno scaturire due differenti situazioni:
- Risultato del conguaglio con saldo a debito (l’IRPEF pagata dal lavoratore durante l’anno risulta inferiore a quella dovuta): il datore di lavoro effettua la trattenuta dalle competenze del lavoratore. In caso di incapienza, il lavoratore deve scegliere se versare le imposte ancora dovute al datore di lavoro in un’unica soluzione oppure autorizzare quest’ultimo a trattenere le imposte residue dalle retribuzioni dei mesi successivi, con il pagamento di un interesse mensile dello 0,33%;
- Risultato del conguaglio con saldo a credito (l’IRPEF pagata dal lavoratore durante l’anno risulta superiore a quella dovuta): il datore di lavoro rimborsa le maggiori trattenute, recuperando il relativo ammontare dal monte delle ritenute complessivamente operate nel mese. Nell’ipotesi in cui le ritenute a disposizione non siano sufficienti, il datore di lavoro procede in ogni caso al rimborso al dipendente delle maggiori imposte trattenute, recuperando il credito vantato attraverso F24.
Di seguito si riportano alcune importanti indicazioni riguardanti la competenza di Dicembre 2025 e il conguaglio fiscale di fine anno.
- SITUAZIONI PARTICOLARI
- A) IL CONGUAGLIO RELATIVO AGLI STRAORDINARI FORFETTIZZATI
Si ricorda che in sede di elaborazione dell’ultimo cedolino paga occorre predisporre il conguaglio non esclusivamente a fini contributivi e fiscali ma anche con riferimento a particolari istituti per i quali occorre effettuare un calcolo definitivo per corrispondere o trattenere eventuali ulteriori importi: si pensi, per esempio, alle somme erogate a titolo di straordinari forfetizzati.
In sede di elaborazione del cedolino paga di Dicembre 2025 si dovrà, infatti, procedere all’esatta ricostruzione delle ore aggiuntive prestate del lavoratore nell’ultimo anno, andando a corrispondere eventuali somme legate a prestazioni che sono risultate in concreto superiori a quanto inizialmente concordato ed erogato periodicamente.
- B) GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Nel caso in cui il datore di lavoro, nel corso dell’anno 2025, abbia effettuato l’accesso agli ammortizzatori sociali, sarà prevedibile, in relazione ai propri lavoratori che, a seguito della perdita di reddito causata della percezione delle indennità di trattamento salariale in sostituzione della normale retribuzione, gli stessi vadano incontro a una rideterminazione delle trattenute IRPEF dalla quale scaturiranno molto probabilmente conguagli fiscali a loro credito.
Ulteriore riflesso di tale situazione è il fatto che, per i lavoratori che abbiano ricevuto le indennità salariali con pagamento diretto, il conguaglio all’interno del cedolino paga non potrà essere considerato definitivo, ma necessariamente parziale, in quanto lo stesso dovrà essere rideterminato in sede di modello 730 con l’aggiunta delle indennità erogate dall’INPS o dal Fondo FSBA, vanificando di fatto la finalità di semplificazione fiscale insita nel conguaglio in busta paga, come precedentemente evidenziato.
Come già anticipato durante l’anno, si consiglia, quindi, alle realtà clienti che hanno utilizzato ammortizzatori sociali con pagamento diretto di suggerire ai lavoratori di provvedere al conguaglio dei redditi corrisposti sia dall’azienda che dall’Istituto erogatore (INPS/FSBA) in occasione della prossima dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. UniCo), sulla base delle due distinte certificazioni uniche (mod. C.U.) che verranno predisposte nei primi mesi del 2026.
- C) VERIFICA DEL RISPETTO DELL’OBBLIGO DI EVENTUALI CORRESPONSIONI ANNUALI
In fase di elaborazione delle competenze di fine anno particolare attenzione va indirizzata alla corresponsione, come ultima scadenza, di eventuali corresponsioni annuali in favore di lavoratori, spesso previste dai CCNL applicati (es. erogazioni welfare, indennità una tantum non ancora erogate, ecc.). Tali scadenze infra-annuali, se non ancora adempiute, dovranno essere necessariamente ottemperate in occasione dell’elaborazione delle paghe di Dicembre 2025.
- D) CONTROLLO FRUIZIONE DELLE C.D. “FERIE MINIME”
Entro il mese di Dicembre 2025 i lavoratori subordinato dovranno necessariamente aver fruito di almeno due settimane delle ferie maturate nell’anno in corso mentre le eventuali settimane di ferie residue dovranno essere godute entro il 30 Giugno 2027. Si ricorda che il termine ordinario di fruizione si sospende in caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e malattia di lunga durata.
- SEGNALAZIONE ALLO STUDIO PER EVENTUALI RETRIBUZONI NON PAGATE | ANNO 2024
Si richiede alle realtà clienti di segnalare prontamente al referente paghe di Studio eventuali mensilità non pagate relative all’anno 2025; tali importi, infatti, secondo il principio di cassa proprio del lavoro subordinato, non essendo state concretamente percepite dai lavoratori non dovranno rientrare né all’interno del conguaglio fiscale e contributivo che verrà con il cedolino del mese di Dicembre 2025 né all’interno delle Certificazioni Uniche (C.U.) 2026 (per anno 2025) che verranno predisposte a breve.
N.B. Si precisa che, in mancanza di riscontro in tempo utile per la predisposizione dei cedolini paga 2025, le retribuzioni elaborate verranno considerate regolarmente corrisposte ed integralmente ai lavoratori e, di conseguenza, fatte rientrare all’interno delle Certificazioni Uniche (C.U.) 2026 (per anno 2025).
- RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2025 DA CORRISPONDERE ENTRO IL 12 GENNAIO 2026
Come ogni anno, si ricorda che l’art. 51, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) prevede che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”.
Di conseguenza si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di Gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Tale disposizione costituisce, quindi, una deroga al principio che retribuzione e compensi siano deducibili nel periodo d’imposta in cui risultano effettivamente pagati e corrisposti (c.d. “principio di cassa”).
Per l’anno in corso e con riferimento alle retribuzioni di Dicembre 2025 il termine finale risulta quindi in scadenza per Lunedì 12 Gennaio 2026.
N.B. Il suddetto principio, definito di “cassa allargato”, si applica a tutte le forme tramite le quali viene corrisposta la retribuzione (comprese le forme di retribuzione in natura, inclusi buoni pasto/ticket restaurant, buoni carburante e buoni spesa), nonché ai redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali ad esempio, i compensi agli amministratori, ai Collaboratori Coordinati e Continuativi (Co.co.co) nonché ai tirocinanti.
In aggiunta, si ritiene utile precisare che per i pagamenti effettuati tramite bonifici la data utile è il giorno in cui il percettore entra nella disponibilità delle somme di denaro, mentre per gli assegni fa fede la data di emissione degli stessi. Infine, per quanto riguarda la retribuzione in natura (es. buoni spesa) occorre considerare la data in cui il buono stesso entra nella concreta disponibilità del lavoratore. Pertanto, sia ai fini della percezione e, di conseguenza, della relativa corretta attestazione all’interno delle prossime Certificazioni Uniche (Mod. C.U. 2026 per redditi 2025) riguardanti l’ammontare delle somme e dei valori percepiti nel periodo d’imposta da lavoratori dipendenti e assimilati, sia ai fini della deduzione dal reddito d’impresa delle somme corrisposte a lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di competenza dell’anno 2025, occorrerà provvedere al pagamento entro e non oltre il 12 Gennaio 2026.
Si precisa che se il pagamento dovesse avvenire successivamente a tale data, ne scaturirebbe l’obbligo di effettuare variazioni in aumento in dichiarazione dei redditi; specularmente, anche ai dipendenti e ai collaboratori il reddito confluirebbe nell’anno successivo con tutte le variabili relative ai conguagli e al godimento di eventuali agevolazioni, nonché gli stessi redditi andrebbero attestati solamente in fase di predisposizione delle Certificazioni Uniche dell’anno successivo.
- LE NOVITÀ DEL CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2025
- RIMODULAZIONI ALIQUOTE IRPEF
Dal 2025 vengono resi strutturali le aliquote e gli scaglioni IRPEF, già introdotti per il solo 2024 dal D.Lgs n. 216/2023, attraverso la modifica dell’art. 11, co. 1 del T.U.I.R.
ALIQUOTE E SCAGLIONI ANNUI In vigore dal 2024 e confermati per il 2025 | |
SCAGLIONI | ALIQUOTE |
Fino a 28.000,00 | 23% |
da 28.000,01 fino a 50.000,00 | 35% |
oltre 50.000,00 | 43% |
- NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE”
In sostituzione della mancata proroga dell’esonero dei contributi IVS (6 o 7% in vigore nel 2024) vigente negli anni precedenti, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto stabilmente due misure di riduzione del cuneo fiscale destinate esclusivamente ai lavoratori dipendenti:
- una somma che non concorre alla formazione del reddito, in caso di redditi fino a 20.000 euro;
- un’ulteriore detrazione in caso di redditi oltre 20.000 e fino a 40.000 euro.
- SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO PER I TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
Ai soli lavoratori dipendenti di cui all’art. 49 del T.U.I.R. (e non per gli assimilati di cui all’art. 50 che non avevano diritto all’esonero dei contributi IVS) con redditi complessivi fino a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito e che quindi aumenta direttamente il netto dello stipendio, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale, come evidenziato nella tabella seguente.
SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO dal 1° Gennaio 2025 | |
REDDITO COMPLESSIVO | PERCENTUALE DA APPLICARE AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PER OTTENERE LA SOMMA NETTA DA EROGARE AL LAVORATORE |
Fino a 8.500,00 | 7,1% del reddito di lavoro dipendente |
Oltre 8.500,00 e Fino a 15.000,00 | 5,3% del reddito di lavoro dipendente |
Oltre 15.000,00 e Fino a 20.000,00 | 4,8% del reddito di lavoro dipendente |
Nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell’anno, per determinare la somma spettante, occorre:
- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare tale percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.
- ULTERIORE DETRAZIONE DALL’IMPOSTA LORDA PER I TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
Ai soli lavoratori dipendenti di cui all’art. 49 del T.U.I.R. (non per gli assimilati di cui all’art. 50 che non avevano diritto all’esonero dei contributi IVS) con redditi complessivi oltre 20.000 e fino a 40.000 euro è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:
- un importo fisso di 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro;
- un importo che decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
ULTERIORE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE dal 1° Gennaio 2025 | |
REDDITO COMPLESSIVO | DETRAZIONE E FORMULA DI CALCOLO |
Oltre 20.000,00 e fino a 32.000,00 | 1.000,00 |
Oltre 32.000,00 e fino a 40.000,00 | 1.000,00 × [(40.000,00 – Reddito complessivo) : 8.000,00] |
I sostituti d’imposta:
- Riconoscono in via automatica la somma che non concorre alla formazione del reddito o l’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni;
- Compensano in F24 il credito maturato per l’erogazione della somma che non concorre alla formazione dele reddito esponendo il codice tributo “1704” nella colonna “importi a credito compensati” della sezione “Erario”. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2025, l’importo del credito maturato potrà essere compensato con qualsiasi importo a debito esposto nel modello di pagamento F24, anche in sezioni diverse da quella “Erario”. Nei casi in cui il sostituto debba, invece, procedere al riversamento della somma già erogata e quindi recuperata al dipendente perché non più spettante, la esporrà nella colonna “importi a debito versati” sempre il codice tributo “1704”.;
- Se in sede di conguaglio, la somma netta o l’ulteriore detrazione si rivelano non spettanti, provvedono al recupero. Nel caso in cui l’importo da recuperare, anche complessivamente considerato, è superiore 60 euro, la trattenuta è effettuata in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto è tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione. Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad esempio per incapienza della retribuzione, si applica l’art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, secondo il quale l’importo «che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 Gennaio dell’anno successivo».
Per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato:
- ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
- ai sensi dell’articolo 16 del D.L. n. 147/2015 e dell’articolo 5 del D.L. n. 209/2023, in materia di regime fiscale per i lavoratori impatriati.
In particolare, per determinare l’importo della somma netta che non concorre alla formazione del reddito, una volta individuata la percentuale spettante, la stessa si applica alla sola quota imponibile del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione in Italia.
Il reddito complessivo, infine, è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del T.U.I.R.
3) AUMENTO DELLA SOGLIA ESENZIONE RETRIBUZIONE IN NATURA (FRINGE BENEFIT)
Per gli anni 2025-2026-2027, in deroga all’art. 51 co. 3 del T.U.I.R. (ordinaria soglia di esenzione di 258,23 euro) non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;
- le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- le spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
L’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli, tra cui anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del T.U.I.R. (vale a dire con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro e a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni).
Si ricorda che il superamento del limite di 1.000 euro o 2.000 euro comporta la concorrenza dell’intero ammontare, e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti, alla determinazione dell’imponibile previdenziale e fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 4/2025, ha ricordato che la condizione a cui è subordinato l’innalzamento del limite a 2.000 euro è da ritenersi rispettata anche qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico, in assenza dei presupposti anagrafici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. ed ha inoltre confermato che restano validi, per quanto compatibili, i chiarimenti resi da ultimo con la circolare n. 5/E del 2024.
- DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
Anche per il 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, applicabile al premio detassabile previsto dall’art. 1 co. 182-191 della Legge n. 208/2015, è fissata al 5%, fermo restando tutte le altre condizioni di legge.
- DETASSAZIONE DELLE MANCE
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024 art. 1 co. 520) ha apportato modifiche alla misura già introdotta stabilmente dalla Legge di Bilancio 2023, che prevede, per le mance erogate dai clienti a titolo di liberalità in favore dei lavoratori dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991, una tassazione con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5%.
Le modifiche in vigore dal 2025 sono le seguenti:
- la tassazione sostitutiva è riservata ai dipendenti privati con un reddito dell’anno precedente (2024) per le medesime prestazioni lavorative non superiore a 75.000 euro (in precedenza 50.000 euro), comprensivi delle mance già detassate;
- le mance sono «detassabili» nel limite del 30% (in precedenza 25%) del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Tali liberalità sono, inoltre, escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
- TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISMO
La Legge di Bilancio 2025 ha nuovamente disposto in favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, che nel 2024 abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni corrisposte a fronte di prestazioni di lavoro straordinario festivo e notturno effettuate nel periodo 1° Gennaio – 30 Settembre 2025.
Lo Studio rimane a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Al fine di ricevere tutte le ultime novità in materia di lavoro lo Studio invita a consultare le informative periodiche inviate attraverso email, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché a seguire la pagina LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Studio Frisoni e Bisceglie
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO | GLI ORARI DI APERTURA DELLO STUDIO PER LE FESTIVITÀ DI FINE ANNO
Si avvisano i gentili clienti che, con riferimento alla festività di fine anno e in ottica di un costante affiancamento delle realtà assistite, lo Studio risulterà chiuso esclusivamente nelle giornate festive nonché nelle giornate prefestive di Mercoledì 24 Dicembre 2025 e di Mercoledì 31 Dicembre 2025.
Durante il restante periodo verrà mantenuta la piena operatività nei consueti orari di apertura.
Si invitano in ogni caso le realtà clienti a coordinarsi fin da ora con il proprio referente di Studio per verificare ulteriori giornate di assenza personale e/o per programmare possibili attività da calendarizzare necessariamente entro la fine dell’anno.
Con l’occasione si porgono i migliori auguri per le imminenti festività alle realtà clienti ed ai rispettivi collaboratori.
Studio Frisoni e Bisceglie
Studio Frisoni e Bisceglie