Conguaglio di fine anno:
anno 2023

conguaglio fine anno 2023

Come ad ogni anno, si ricorda che il datore di lavoro/committente, in qualità di sostituto di imposta, è chiamato annualmente ad effettuare un adempimento riepilogativo al fine di determinare in maniera corretta nonché definitiva le trattenute fiscali e contributive calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; tale operazione, denominata conguaglio fiscale e contributivo di fine anno, permette di calcolare in maniera certa l’esatta misura delle imposte (IRPEF ed addizionali regionali e comunali) e dei contributi previdenziali (INPS o altro ente previdenziale) dovuti dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori sulla base del reddito percepito nell’anno, la cui misura diventa definitiva ed immutabile solo a conclusione dello stesso.

N.B. Si precisa che tali operazioni di conguaglio risultano essere del tutto obbligatorie per i datori di lavoro in base alle previsioni contenute all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600, precisamente all’art. 23, comma 3.

Nello specifico, focalizzando l’attenzione sull’aspetto fiscale, il datore di lavoro, con il cedolino paga di Dicembre 2023 ed, in ogni caso entro e non oltre il 29 Febbraio 2024, è tenuto ad effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute fiscali operate sulle somme e sui valori corrisposti in ciascun periodo paga dell’anno in corso, comprese le mensilità aggiuntive, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle imposte e dei valori corrisposti nel 2023, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 12, 13 e 15 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R).

Il conguaglio fiscale risulta, infatti, essere un importante strumento di semplificazione degli adempimenti, in quanto la sua finalità è quella di dare, per quanto possibile, carattere di  definitività alla ritenuta operata dal sostituto d’imposta, così da evitare al dipendente privo di altri redditi l’onere di presentare la dichiarazione dei redditi.

Com’è noto, dall’operazione di conguaglio fiscale potranno scaturire due differenti situazioni:

  • Risultato del conguaglio con saldo a debito (l’IRPEF pagata dal lavoratore durante l’anno risulta inferiore a quella dovuta): il datore di lavoro effettua la trattenuta dalle competenze del lavoratore. In caso di incapienza, il lavoratore deve scegliere se versare le imposte ancora dovute al datore di lavoro in un’unica soluzione oppure autorizzare quest’ultimo a trattenere le imposte residue dalle retribuzioni dei mesi successivi, con il pagamento di un interesse mensile dello 0,33%;
  • Risultato del conguaglio con saldo a credito (l’IRPEF pagata dal lavoratore durante l’anno risulta superiore a quella dovuta): il datore di lavoro rimborsa le maggiori trattenute, recuperando il relativo ammontare dal monte delle ritenute complessivamente operate nel mese. Nell’ipotesi in cui le ritenute a disposizione non siano sufficienti, il datore di lavoro procede in ogni caso al rimborso al dipendente delle maggiori imposte trattenute, recuperando il credito vantato attraverso F24.

 

Di seguito si riportano alcune importanti indicazioni riguardanti la competenza di Dicembre 2023 ed il conguaglio fiscale di fine anno.

 

1. SITUAZIONI PARTICOLARI

A) IL CONGUAGLIO RELATIVO AGLI STRAORDINARI FORFETTIZZATI
Si ricorda che, in sede di elaborazione dell’ultimo cedolino paga, occorre predisporre il conguaglio non esclusivamente a fini contributivi e fiscali ma anche con riferimento a particolari istituti per i quali occorre effettuare un calcolo definitivo per corrispondere o trattenere eventuali ulteriori importi: si pensi, per esempio, alle somme erogate a titolo di straordinari forfetizzati.
In sede di elaborazione del cedolino paga di Dicembre 2023 si dovrà, infatti, procedere all’esatta ricostruzione delle ore aggiuntive prestate del lavoratore, andando a corrispondere eventuali somme legate a prestazioni che sono risultate in concreto superiori a quanto inizialmente concordato ed erogato periodicamente.

B) GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (SOPRATTUTTO A PAGAMENTO DIRETTO)
Nel caso in cui il datore di lavoro, nel corso dell’anno 2023, abbia effettuato l’accesso agli ammortizzatori sociali, sarà prevedibile, in relazione ai propri lavoratori che, a seguito della perdita di reddito causata della percezione delle indennità di trattamento salariale in sostituzione della normale retribuzione, gli stessi vadano incontro ad una rideterminazione delle trattenute IRPEF dalla quale scaturiranno molto probabilmente conguagli fiscali a loro credito.
Ulteriore riflesso di tale situazione è il fatto che, per i lavoratori che abbiano ricevuto le indennità salariali con pagamento diretto, il conguaglio all’interno del cedolino paga non potrà essere considerato definitivo, ma parziale, in quanto dovrà rideterminato in sede di modello 730 con l’aggiunta delle indennità erogate dall’INPS o dal Fondo FSBA, vanificando di fatto la finalità di semplificazione fiscale insita nel conguaglio in busta paga, come precedentemente evidenziato.

Come già anticipato durante l’anno, si consiglia quindi alle realtà clienti che hanno utilizzato ammortizzatori sociali con pagamento diretto di suggerire ai lavoratori di provvedere al conguaglio dei redditi corrisposti sia dall’azienda che dall’Istituto erogatore (INPS/FSBA) in occasione della prossima dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. UniCo), sulla base delle due distinte certificazioni uniche (mod. C.U.) che verranno predisposte nei primi mesi del 2024.

C) VERIFICA DEL RISPETTO DELL’OBBLIGO DI EVENTUALI CORRESPONSIONI ANNUALI

In fase di elaborazione delle competenze di fine anno, particolare attenzione va indirizzata alla corresponsione, come ultima scadenza, di eventuali corresponsioni annuali in favore di lavoratori, spesso previste dai CCNL applicati (es. erogazioni welfare, indennità una tantum non ancora erogate, ecc.). Tali scadenze infra-annuale, se non ancora adempiute, dovranno essere necessariamente ottemperate in occasione dell’elaborazione delle paghe di Dicembre 2023.

D) CONTROLLO FRUIZIONI DI FERIE “MINIME”

Entro il mese di Dicembre 2023 i lavoratori subordinato dovranno necessariamente aver fruito di almeno due settimane delle ferie maturate nell’anno in corso mentre le eventuali settimane di ferie residue dovranno essere godute entro il 30 Giugno 2025.

Si ricorda che il termine ordinario di fruizione si sospende in caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e malattia di lunga durata.

2. SEGNALAZIONE ALLO STUDIO PER EVENTUALI RETRIBUZONI NON PAGATE | ANNO 2023

Si richiede alle realtà clienti di segnalare prontamente al referente paghe di Studio eventuali mensilità non pagate relative all’anno 2023; tali importi, infatti, secondo il principio di cassa proprio del lavoro subordinato, non essendo state concretamente percepite dai lavoratori non dovranno rientrare né all’interno del conguaglio fiscale e contributivo che verrà con il cedolino del mese di Dicembre 2023 né all’interno delle Certificazioni Uniche (C.U.) 2024 (per anno 2023) che verranno predisposte a breve.

N.B. Si precisa che, in mancanza di riscontro in tempo utile per la predisposizione dei cedolini paga 2023, le retribuzioni elaborare verranno considerate regolarmente corrisposte ed integralmente ai lavoratori.

3. RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2023 DA CORRISPONDERE ENTRO IL 12 GENNAIO 2024

Come ogni anno, si ricorda che l’art. 51, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) prevede che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”.

Di conseguenza si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di Gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Tale disposizione costituisce, quindi, una deroga al principio che retribuzione e compensi siano deducibili nel periodo d’imposta in cui risultano effettivamente pagati e corrisposti (c.d. “principio di cassa”).

Per l’anno in corso e con riferimento alle retribuzioni di Dicembre 2023 il termine finale risulta quindi in scadenza per Venerdì 12 Gennaio 2024.

N.B. Il suddetto principio, definito di “cassa allargato”, si applica a tutte le forme tramite le quali viene corrisposta la retribuzione (comprese le forme di retribuzione in natura, inclusi buoni pasto/ticket restaurant, buoni carburante e buoni spesa), nonché ai redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali ad esempio, i compensi agli amministratori, ai Collaboratori Coordinati e Continuativi (Co.co.co) nonché ai tirocinanti.

In aggiunta, si ritiene utile precisare che per i pagamenti effettuati tramite bonifici la data utile è il giorno in cui il percettore entra nella disponibilità delle somme di denaro, mentre per gli assegni fa fede la data di emissione degli stessi. Infine, per quanto riguarda la retribuzione in natura (es. buoni spesa) occorre considerare la data in cui il buono stesso entra nella concreta disponibilità del lavoratore. Pertanto, sia ai fini della percezione e, di conseguenza, della relativa corretta attestazione all’interno delle prossime Certificazioni Uniche (Mod. C.U. 2024 per redditi 2023) riguardanti l’ammontare delle somme e dei valori percepiti nel periodo d’imposta da lavoratori dipendenti e assimilati, sia ai fini della deduzione dal reddito d’impresa delle somme corrisposte a lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di competenza dell’anno 2023, occorrerà provvedere al pagamento entro e non oltre il 12 Gennaio 2024.

Si precisa che se il pagamento dovesse avvenire successivamente a tale data, ne scaturirebbe l’obbligo di effettuare variazioni in aumento in dichiarazione dei redditi; specularmente, anche ai dipendenti e ai collaboratori il reddito confluirebbe nell’anno successivo con tutte le variabili relative ai conguagli e al godimento di eventuali agevolazioni, nonché gli stessi redditi andrebbero attestati solamente in fase di predisposizione delle Certificazioni Uniche dell’anno successivo.

 

4. LE NOVITÀ DEL CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2023

1) AUMENTO DELLA SOGLIA ESENZIONE RETRIBUZIONE IN NATURA (FRINGE BENEFIT) PER LAVORATORI CON FIGLI E BONUS CARBURANTE 2023

Si ricorda che, in base a quanto introdotto dall’art. 40 del D.L. n. 48/2023, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e fino, dunque, allo scorso 31 Dicembre 2023, non concorrono a formare il reddito, fino alla soglia pari a 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro (o ai committenti) per il pagamento delle utenze domestiche. Per i lavoratori non aventi tale particolare caratteristica rimane confermata l’ordinaria soglia di esenzione posta ad euro 258,23.

N.B. Si precisa che tale misura, oltre ad incidere fortemente sulla soglia di esenzione relativa ai buoni spesa/carburante, andrà ad incidere anche sulle altre misure relative al welfare aziendale attuato tramite fringe-benefit (es. autovetture in suo promiscuo o assegnazione di immobili). Eventuali conguagli a favore di aziende e lavoratori verranno effettuati proprio attraverso il conguaglio fiscale di fine anno operato con le competenze di Dicembre 2023.

Si precisa che, oltre a poter utilizzare il contatore ordinario (con soglia di esenzione posta a 258,23 o 3.000 euro), sarà possibile consegnare ai lavoratori subordinati anche i buoni carburante 2023 (esenti fino ad euro 200 ma con imponibilità INPS, sia lavoratore che datore di lavoro); tali due fringe benefit, è bene ricordare, hanno due contatori del tutto separati pertanto, per il solo anno 2023, sarà possibile corrispondere buoni fino ad un massimo teorico per ogni singolo lavoratore pari a quanto segue:

  • Lavoratore con figli a carico = euro 200 (bonus carburante 2023) con imponibilità INPS + euro 3.000 (bonus ordinari) totalmente esenti INPS-IRPEF, tot. 3.200;
  • Lavoratore senza figli a carico = euro 200 (bonus carburante 2023) con imponibilità INPS + euro 258,23 (bonus ordinari) totalmente esenti INPS-IRPEF, tot. 458,23.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento necessario e/o per l’analisi di eventuali posizioni individuali.