Buoni spesa e buoni e carburante 2025

TUTTE LE ESENZIONI PER L’ANNO 2025 UTILIZZABILI ANCHE PER EVENTUALI PREMI DI FINE ANNO

In virtù delle notevoli variazioni verificatesi negli ultimi anni relative alla disciplina dei fringe benefit (c.d. “retribuzione in natura”), al fine di incentivare l’utilizzo di tali strumenti (costituiti principalmente da buoni spesa e buoni carburante), in modo tale da poter fruire degli importanti vantaggi da essi derivanti sia per i lavoratori che per il datore di lavoro, si riporta di seguito la disciplina al momento in vigore.

  • Lo Studio, vista la grande convenienza derivante dal notevole aumento della soglia di esenzione e nel caso si abbia la necessità di corrispondere eventuali premi di fine anno, invita fortemente le realtà clienti a valutare con attenzione la possibilità di corrispondere retribuzioni in natura.

N.B. Nel caso di necessità di approfondimento, data la particolarità del tema, si consiglia di contattare lo Studio per programmare uno specifico appuntamento al fine di valutare tutte le alternative possibili nonché lo strumento più adatto alla specifica realtà datoriale.

  • I VANTAGGI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI BUONI SPESA E BUONI CARBURANTE

All’interno della tabella di seguito riportata, per maggiore chiarezza, si elencano i vantaggi conseguibili dal datore di lavoro e dal lavoratore nel caso di utilizzo di fringe benefit all’interno delle soglie di esenzione previste (e di seguito indicate):

Vantaggi per il datore di lavoro

Vantaggi per il lavoratore

·       Somma non soggetta a contributi INPS

·       Somma non soggetta a contributi INPS

·       Somma non soggetta a premi assicurativi INAIL

·       Somma non soggetta a tassazione fiscale IRPEF

·       Somma deducibile ai fini IRES (al pari dell’ordinario costo del personale)

·       Possibilità di ottenere sconti sul valore del singolo buono nel caso di acquisti di più buoni

Si precisa che tali erogazioni, se corrisposte diversamente “in denaro”, salvo le ipotesi residuali dei premi soggetti a decontribuzione, sconterebbero regolare e integrale prelievo contributivo INPS e fiscale IRPEF aumentando sensibilmente il costo per il datore di lavoro e diminuendo drasticamente il valore netto residuo in favore del lavoratore beneficiario della misura.

Di seguito si propone un chiaro esempio in termini di costo aziendale e di netto per il lavoratore con riferimento alla stessa somma erogata a titolo di buoni o a titolo di premio in denaro:

Premio corrisposto tramite buono spesa o buono carburante

Valore nominale del buono

Euro 150,00

Costo per il datore di lavoro

Euro 150,00

Valore spendibile dal lavoratore (netto)

Euro 150,00

Premio ordinario corrisposto in denaro

Valore lordo del premio

Euro 150,00

Costo per il datore di lavoro

Euro 210,00 circa (+ 60 euro di costo)

Valore spendibile dal lavoratore (netto)

Euro 105,00 circa (- 45 euro di netto)

  • GLI STRUMENTI AD OGGI DISPONIBILI

Alla data attuale e salvo eventuali nuove misure che ben potrebbero essere introdotte nel corso dei prossimi mesi, si comunica che risulta possibile corrispondere buoni spesa e buoni carburante esclusivamente in base alla disciplina c.d. “ordinaria” così come modificata, per il triennio 2025-2027, dalla recente Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 la quale ha impattato sulla disciplina ordinaria prevista strutturalmente dall’art. 51, comma 3 T.U.I.R.

Tale norma ha previsto che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati fino alle seguenti soglie massime:

  • fino alla soglia annuale pari a 1.000,00 euro per tutti i lavoratori;
  • fino alla soglia annuale pari a 2.000,00 euro per i soli lavoratori con figli.

Ulteriore novità rispetto alla disciplina prevista per l’anno precedente è la previsione secondo la quale beneficiano dell’esenzione, oltre che i consueti buoni spesa e/o carburante anche:

  • il rimborso delle spese legate alle utenze domestiche (acqua, luce e gas);
  • le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per  gli  interessi  sul  mutuo  relativo  alla  prima   

In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’anno in corso, si ritengono applicabili per analogia le istruzioni già fornite dall’Agenzia stessa. In base anche a quanto precisato tramite circolare n. 23/E del 1° Agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate, si precisa che trattasi di misura non generalizzata, ma esclusivamente rivolta ai lavoratori con figli a carico ovvero prevista per i soggetti che hanno un figlio con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (elevato a 4.000 euro per soggetti fino a 24 anni).

Sull’aumento di tale contatore si precisa quanto segue:

  • tale misura risulta rivolta anche ai lavoratori con figli nati fuori dal matrimonio, figli adottivi o affidati;
  • risulterà sufficiente avere potenzialmente a carico anche un solo figlio a carico, nonostante la formulazione al plurale della norma;
  • il limite è inteso per genitore, generando quindi un massimale pari ad euro 2.000 per il padre ed un massimale pari ad euro 2.000 per la madre; il reddito degli stessi risulta del tutto ininfluente.

Anche  per  l’anno  2025  si  richiede  ai lavoratori con figli fiscalmente a carico la dichiarazione con la quale comunicare al datore di lavoro il diritto all’innalzamento della soglia di esenzione e il codice fiscale dei figli e si conferma, inoltre, la necessità di inoltrare l’informativa alle RSU, ove presenti.

N.B. Si precisa che, al fine di monitorare la soglia massima consentita che permette l’esenzione totale (1.000/2.000 euro), occorre considerare con attenzione il valore annuale anche con riferimento ad eventuali ulteriori rapporti per soggetti assunti in corso d’anno e con riferimento ad altri beni in natura (c.d. “fringe benefit”) erogati nell’anno fiscale con riferimento a tutte le possibilità di retribuzione in natura configurabili tra cui l’eventuale autovettura ad uso promiscuo, l’utilizzo di abitazioni, la concessione di prestiti agevolati, la corresponsione di beni in natura (compresi eventuali pacchi natalizi di fine anno, omaggi e regalie varie) o la stipula di polizze assicurative extra-professionali. Fanno eccezione a tale regola, avendo un contatore a sé stante, i ticket restaurant, con soglia di esenzione pari ad euro 4,00 se cartacei oppure pari ad euro 8,00 se elettronici.

Allo stesso modo, si precisa, occorrerà considerare anche eventuali erogazioni a titolo di welfare contrattuale, realizzate solitamente mediante la consegna di buoni spesa, eventualmente previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro; le stesse, pur essendo previste obbligatoriamente dal CCNL, andranno a consumare allo stesso modo il contatore di esenzione di riferimento (euro 1.000/2.000).

Infine, occorre precisare che tale verifica andrà effettuata anche con riferimento ad altri eventuali rapporti di lavoro nell’anno fiscale per lavoratori neo-assunti o per lavoratori con più rapporti di lavoro part-time.

 

 

N.B. Come recentemente chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di superamento della soglia di esenzione (1.000/2.000 euro), tutta la somma intera (e non solamente l’eccedenza) dovrà risultare soggetta a regolare contribuzione (INPS), assoggettamento ai premi assicurativi (INAIL) ed alla tassazione fiscale (IRPEF), ove previste, sia lato datore di lavoro che lato lavoratore.

  • CARATTERISTICHE COMUNI DEI BUONI

Si forniscono di seguito alcune importanti indicazioni operative per la gestione di tutte le tipologie di buoni:

  • I buoni, per godere dello specifico regime di esenzione previsto per il solo anno 2025, dovranno essere consegnati tassativamente entro l’anno fiscale corrente (data di scadenza 12 Gennaio 2026) transitando entro il cedolino relativo alle competenze di Dicembre 2025. Si precisa che tale termine riguarda esclusivamente l’erogazione del buono al lavoratore e non il successivo consumo da parte di quest’ultimo, che potrà avvenire senza problemi anche oltre la data sopra indicata;
  • L’eventuale erogazione del bonus, sia carburante che spesa, avverrà in base ad un’insindacabile decisione da parte del datore di lavoro, quindi su base volontaria. Il lavoratore, dunque, non potrà esigerne la corresponsione del bonus;
  • Pur dovendo tassativamente evitare possibili discriminazioni, il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere se e quanto corrispondere a titoli di buoni ai singoli lavoratori;
  • Potranno risultare beneficiari dei buoni di seguito riportati tutti i lavoratori senza alcun limite particolare di reddito;
  • In nessun caso le somme previste dai buoni potranno essere convertite in denaro conservando le esenzioni previste, neanche con accordo da parte del datore di lavoro;
  • Tali buoni, se corrisposti nel rispetto dei massimali indicati, come anticipato, non saranno assoggettati a contribuzione INPS neanche a carico del datore di lavoro, essendo in aggiunta considerati anche deducibili ai fini IRES. Si precisa, però, che pur a fronte di tale beneficio, il costo relativo ai buoni stessi non potrà essere “recuperato” da parte del datore di lavoro ma dovrà essere sostenuto integralmente senza possibilità di compensazioni e/o rimborsi).
  • GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’UTILIZZO DI BUONI SPESA E BUONI CARBURANTE

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, nel caso di volontà di corrispondere tali buoni, si anticipa che risulta sufficiente l’acquisto, da parte del datore di lavoro, dei buoni presso i numerosi esercizi convenzionati e la successiva consegna al lavoratore (fisicamente o tramite scambio digitale, mediante email o applicazione informativa) degli stessi.

Si precisa che per l’utilizzo di tale misura non sarà necessaria alcuna formalizzazione particolare né occorrerà procedere ad eventuali accordi sindacali.

A seguito della consegna di tali buoni risulterà necessario far transitare figurativamente la somma del buono consegnato da cedolino paga e da relativa Certificazione Unica (modello C.U.); pur transitando dall’ordinario cedolino paga si precisa che la somma, anche se regolarmente contenuta tra le voci retributive, risulterà del tutto figurativa in quanto la stessa non andrà ad incrementare il netto finale spettante al lavoratore.

  • Nel caso di necessità di particolari approfondimenti, data la particolarità del tema, si consiglia di contattare lo Studio per programmare uno specifico appuntamento al fine di valutare tutte le alternative possibili e lo strumento più adatto alla specifica realtà aziendale.

Al fine di ricevere tutte le ultime novità in materia di lavoro lo Studio invita a consultare le informative periodiche inviate attraverso email, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché a seguire la pagina LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

                                                                                                                                                    Studio Frisoni e Bisceglie