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Certificazione Unica 2024 
(Redditi Lavoro Dipendente Anno 2023)

Certificazione Unica 2024

Come accaduto per i modelli relativi agli anni precedenti, si ricorda che la Certificazione Unica (C.U., ex modello C.U.D.) consiste in una dichiarazione fiscale, destinata all’Agenzia delle Entrate ed al lavoratore percipiente, contenente l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente (equiparati ed assimilati), di lavoro autonomo e di redditi diversi nonché le relative trattenute operate, utile anche al fine di poter presentare l’eventuale dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UniCo).

Come di consueto, la Certificazione Unica dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate per l’attestazione:

  • dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dell’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • dell’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
  • dell’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
  • dell’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
  • dell’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • dell’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. “locazioni brevi”);
  • delle relative ritenute di acconto operate;
  • delle detrazioni effettuate.

 

Il modello va utilizzato anche ai fini dell’attestazione dell’ammontare dei redditi che sono stati corrisposti nel corso dell’anno 2023 e che non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi), nonché dei dati previdenziali e assistenziali inerenti alla contribuzione versata ovvero dovuta nei confronti degli enti previdenziali.

Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nell’anno 2023 prima dell’approvazione della C.U. 2024, lo stesso dovrà rilasciare una nuova Certificazione Unica 2024 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine ordinariamente previsto.

La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche di cui all’art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla Legge  n. 205/2017 (modello 770), ossia entro il 31 Ottobre 2024 (solitamente i compensi corrisposti a professionisti titolari di partita IVA).


MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DELLA C.U. 2024
Si ricorda che la consegna del modello ai lavoratori dovrà avvenire entro il 18 Marzo 2024.

Se i lavoratori non sono abilitati a consultare la propria area riservata del portale telematico messo a disposizione dallo Studio, si ricorda che la certificazione va recapitata al lavoratore tramite consegna a mano, posta elettronica o posta ordinaria.

In ogni caso, se si decide di optare per l’invio elettronico, sarà onere del sostituto assicurarsi che il percipiente sia in grado di entrare nella disponibilità della stessa e materializzarla per i successivi adempimenti.

TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLA C.U. 2024
Le certificazioni dovranno essere conservate con cura da parte dell’azienda fino al 31 Dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o, se in corso, al momento della conclusione di eventuali accertamenti da parte delle autorità competenti.

SANZIONI PREVISTE NEL CASO DI IRREGOLARITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
Per ogni C.U. omessa, tardiva o errata si applica la sanzione pari ad euro 100,00 con un massimo determinato in euro 50.000,00. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della Certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla stabilita scadenza del 16 Marzo 2022.

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al soggetto sostituito della certificazione rientra nell’art. 11 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 471/1997 ed è pertanto punibile con la sanzione amministrativa variabile da euro 250,00 ad euro 2.000,00.

Risulta però consolidato l’orientamento secondo cui, se la certificazione è rilasciata dopo il temine stabilito ma ciò non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito e non ostacola l’attività di controllo, la violazione può essere considerata “meramente formale”


NOVITÀ PRINCIPALI DELLA C.U. 2024
Tra le novità introdotte nel modello di Certificazione Unica 2024 per lavoro dipendente vi sono:

  1. la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
  2. la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
  3. l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
  4. l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

 

  1. Mance lavoratori settore turismo

In merito alle mance con l’art. 1, commi da 58 a 62 della Legge n. 197/2022, è stato previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del cinque per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tale misura è destinata ai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell’anno precedente. Per tale motivo è stato istituito il punto 652 nel quale viene riportare l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva mentre nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del venticinque per cento calcolato sull’importo indicato nel punto 651. Dal punto 654 a 663 vengono dettagliate le diverse variabili di non erogazione o gestione da altro datore di lavoro.

  1. Lavoratori sportivi

Altra novità riguarda i lavoratori sportivi che, in seguito alla riforma dello sport, hanno avuto necessità di poter certificare il nuovo trattamento per i redditi collegati.

In primis è stata istituita una nuova sezione relativa all’INPS Gestione Separata per parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate: questa nuova sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti dal 1° Luglio 2023 agli sportivi dilettantistici di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8 quinquies, iscritti alla Gestione Separata INPS.

In merito alla sezione reddituale l’importo di 15.000 euro costituisce la nuova franchigia per l’imponibilità, pertanto, solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria. Nei punti 781 e 784 trova spazio l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche (comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro).

 

  1. Fringe benefit e buoni carburante

L’art. 40 del D.L. n. 48/2023 ha previsto per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento ad 3.000,00 euro del limite ordinario di esenzione (euro 258,23) dei fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3 del T.U.I.R.

Il valore di tali erogazioni in natura trova spazio nel punto 475, che dovrà essere compilato indipendentemente dal loro ammontare; lo stesso punto viene utilizzato anche per i benefit erogati in sostituzione di premi di produttività. Si ricorda che nel caso in cui tali erogazioni superino il valore di euro 3.000,00, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Il D.L. 14 Gennaio 2023, n. 5 ha previsto anche per il periodo d’imposta 2023 la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti sino a 200 euro che dovranno essere indicate nel punto 476.

 

  1. Trattamento integrativo speciale

Altra novità per il 2023 è stata quella prevista dall’art. 39-bis del  D.L. n. 48/2023, con un trattamento integrativo speciale, per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° Giugno 2023 al 21 Settembre 2023. Tale erogazione verrà indicata nel punto 479 per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 abbiano avuto reddito di importo non superiore a euro 40.000.


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