- Aprile 1, 2026
CCNL
IGENE AMBIENTALE
Novità contrattuali Marzo 2026
CCNL IGIENE AMBIENTALE | NOVITÀ CONTRATTUALI MARZO 2026
Con riferimento al CCNL sopra indicato di seguito si riportano le novità che troveranno applicazione in occasione dell’elaborazione delle competenze riferite alla mensilità in oggetto.
Una tantum
Il CCNL 9 Dicembre 2025 ha previsto, a favore dei lavoratori in servizio alla sottoscrizione dell’Accordo 9 Dicembre 2025 e alle date di erogazione delle tranches, la corresponsione di un importo una tantum, a copertura del periodo 1° Gennaio 2025-30 Giugno 2025, pari a 100,00 euro sul par. 130,07, in 2 rate di pari importo, con le retribuzioni di Marzo 2026 e Giugno 2026.
Gli importi risultano i seguenti:
Il CCNL 9 Dicembre 2025 e la circolare di Utilitalia del 26 Gennaio 2026 forniscono le seguenti precisazioni:
- l’importo concretamente spettante va calcolato per ciascun lavoratore avente diritto in misura proporzionale alla presenza in servizio nel periodo che va dal 1˚ Gennaio al 30 Giugno 2025;
- per i lavoratori con contratto a tempo parziale l’una tantum va corrisposta in misura proporzionale all’entità della prestazione nel periodo di riferimento, anche pro quota in caso di trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa intervenute nel suddetto periodo; l’Accordo precisa, inoltre, che il compenso non matura nei periodi di assenza senza diritto alla retribuzione a carico dell’azienda; deve, pertanto, procedersi alla riduzione dell’importo per il personale per il quale risultino assenze non retribuite per cause di sospensione del rapporto di lavoro previste dalla legge o dal contratto collettivo (ad es. aspettative per motivi personali, di salute o sindacali, congedi formativi, ecc.), ovvero assenze senza diritto a retribuzione alcuna a carico dell’azienda, anche in presenza di un trattamento indennitario anticipato per conto dell’INPS, quali ad esempio i congedi parentali, i congedi per malattia del figlio, i permessi ex Legge n. 104/1992, ecc.;
- l’importo dell’una tantum è comprensivo di ogni effetto retributivo riflesso e/o indiretto ed è, pertanto, escluso dalla base di calcolo del TFR.
N.B. Si ricorda che, nel caso tra i lavoratori subordinati vi siano soggetti che abbiano trattamenti retributivi superiori al minimo contrattuali formalizzati con l’attribuzione di un superminimo assorbibile, con esplicito riferimento a tali erogazioni peculiari (una tantum), sarà facoltà del datore di lavoro assorbire gli aumenti sopra riportati al fine, di fatto, di neutralizzare l’incremento e così da conservare i trattamenti retributivi attuali ed i conseguenti livelli di costo.
- Nel caso si voglia agire in tale direzione, si richiede cortesemente di prendere contatto non appena possibile con il proprio referente di Studio incaricato dell’elaborazione delle retribuzioni.
Elemento retributivo CRA
Nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello, ai lavoratori che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, spetta l’elemento retributivi CRA, alle seguenti condizioni:
- ai lavoratori in forza nel mese di marzo: un compenso retributivo aziendale pari a 150 euro con la retribuzione di marzo di ogni anno, in proporzione ai mesi in forza all’azienda nell’anno solare precedente; sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico azienda;
- ai lavoratori che cessino dal servizio nel corso dell’anno solare: quanto previsto dalla precedente lett. a), unitamente alle competenze di fine rapporto, ricorrendone le condizioni, nonché, per l’anno solare in corso, i ratei mensili dell’importo annuo pro capite di 150 euro in proporzione ai mesi in forza all’azienda; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda;
- le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, quelle inferiori sono trascurate.
Le Parti sociali hanno precisato che il compenso:
- non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale;
- è proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale in relazione alla durata della prestazione;
- è ridotto o incrementato per effetto di quanto previsto in relazione agli eventi di malattia ripetuti.
Lo Studio rimane, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento in merito.
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Studio Frisoni e Bisceglie