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CCNL AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Novità contrattuali Maggio 2024

CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi

Con riferimento al CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, di seguito si riportano le novità che troveranno applicazione in occasione della mensilità di Maggio 2024.

Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.)

I lavoratori di aziende che, in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL, non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31 Dicembre 2023 e che non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, hanno diritto a un importo annuo, in cifra fissa pari a 400 euro lordi, da corrispondere entro il 31 Maggio 2024.

Il trattamento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro:

  • viene corrisposto in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente; la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero;
  • è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi;
  • in caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

 

Nell’ipotesi in cui l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuali o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva stabilita, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.

A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile, suddividendolo per dodicesimi.
Dall’adempimento dell’erogazione dell’elemento di garanzia vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.

N.B. Si ricorda che, nel caso tra i lavoratori subordinati vi siano soggetti che abbiano trattamenti retributivi superiori al minimo contrattuali formalizzati con l’attribuzione di un superminimo assorbibile, con esplicito riferimento all’elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), sarà facoltà del datore di lavoro assorbire gli aumenti sopra riportati al fine, di fatto, di neutralizzare l’incremento e così da conservare i trattamenti retributivi attuali ed i conseguenti livelli di costo.

Nel caso si voglia agire in tale direzione, si consiglia di prendere accordi appena possibile con il proprio referente di Studio incaricato dell’elaborazione delle retribuzioni.

Lo Studio rimane a completa disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento in merito sia con riferimento alla novità soprariportata sia per ciò che riguarda le ulteriori novità che risultano previste dagli altri CCNL per il mese preso a riferimento.