CCNL 

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Novità contrattuali Maggio 2026

CCNL AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI | NOVITÀ CONTRATTUALI MAGGIO 2026

Con riferimento al CCNL sopra indicato di seguito si riportano le novità che troveranno applicazione in occasione dell’elaborazione delle competenze riferite alla mensilità in oggetto.

Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)

I lavoratori di aziende che, in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL, non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31 Dicembre 2025 e che non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, hanno diritto a un importo annuo, in cifra fissa pari a 400,00 euro lordi, da corrispondere entro il 31 Maggio 2026.

Il trattamento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro:

  • viene corrisposto in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente; la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero;
  • è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi;
  • in caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento di garanzia, fermi restando i criteri di maturazione dello stesso, viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Nell’ipotesi in cui l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello ed eroghi importi a titolo individuali o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva stabilita dal CCNL, se inferiori.

In caso di importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.

A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile, suddividendolo per dodicesimi.

Dall’adempimento dell’erogazione dell’E.G.R. vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.

 

Lo Studio rimane, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento in merito.

 

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Studio Frisoni e Bisceglie