- Luglio 23, 2025
CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO
Novità contrattuali Luglio 2025

Con riferimento al CCNL sopra indicato, di seguito si riportano le novità che troveranno applicazione in occasione dell’elaborazione della mensilità di Luglio 2025.
Una tantum
A integrazione di quanto già stabilito con l’accordo 12 Dicembre 2022 e a completamento della copertura della carenza contrattuale, l’Ipotesi di accordo 22 Marzo 2024 prevede che ai soli lavoratori in forza alla data del 22 Marzo 2024 viene corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 350,00 euro riferito al livello 4, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.
L’importo, suddivisibile in 15 rate mensili, è determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° Gennaio 2022 al 31 Marzo 2023.
L’una tantum è erogata in 2 tranche uguali con la retribuzione di Luglio 2024 e di Luglio 2025, nei seguenti importi:
Agli apprendisti in forza al 22 Marzo 2024 l‘importo una tantum è erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico previsto dal CCNL 30 Luglio 2019, con le medesime decorrenze previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
L’Ipotesi di accordo 22 Marzo 2024 specifica, inoltre, che l’importo una tantum:
- è ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto;
- non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il TFR.
La nota di Confcommercio del 29 Marzo 2024 specifica, inoltre, che:
- ai lavoratori in forza alla data del 22 Marzo 2024 spetta la rispettiva quota di una tantum riproporzionata nella modalità sopra descritte, anche se cessano il rapporto di lavoro prima dell’erogazione delle rispettive tranches (es. pensionando o dimissionario);
- per il calcolo pro quota si dovrà tenere conto, altresì, delle modifiche intercorse nel rapporto di lavoro (es. modifica del livello di inquadramento, trasformazione del lavoro in part-time/full-time), durante il periodo 1° Gennaio 2022 – 31 Marzo 2023;
- ai fini della maturazione di un mese di diritto della quota di una tantum, si applica il criterio di computo ormai consolidato nel nostro CCNL, che considera come mese intero anche la frazione superiore o uguale a 15 giorni;
- nel caso di cambio del contratto collettivo applicato avvenuto nel periodo di riferimento, vengono computati ai fini del calcolo dell’importo i soli periodi nei quali al lavoratore si applicava il CCNL commercio; resta inteso che, in ogni caso, alla data del 22 Marzo 2024 ai lavoratori doveva essere applicato il CCNL Commercio per il diritto all’una tantum, restando esclusi tutti coloro ai quali a tale data veniva applicato un altro CCNL.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum: pertanto tali importi, erogati dal 1° Gennaio 2022, dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.
N.B. Si ricorda che, nel caso tra i lavoratori subordinati vi siano soggetti che abbiano trattamenti retributivi superiori al minimo contrattuali formalizzati con l’attribuzione di un superminimo assorbibile, con esplicito riferimento a tali erogazioni peculiari, sarà facoltà del datore di lavoro assorbire gli aumenti sopra riportati al fine, di fatto, di neutralizzare l’incremento e così da conservare i trattamenti retributivi attuali ed i conseguenti livelli di costo.
Nel caso si voglia agire in tale direzione, si consiglia di prendere accordi appena possibile con il proprio referente di Studio incaricato dell’elaborazione delle retribuzioni.
Lo Studio rimane a completa disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento in merito sia con riferimento alla novità soprariportata sia per ciò che riguarda le ulteriori novità che risultano previste dagli altri CCNL per il mese preso a riferimento.